Art. 32 
 
Protezione nell'Unione europea. Procedura per il  conferimento  della
  protezione delle DO e delle IG 
  1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP  nonche'  delle
menzioni  specifiche   tradizionali   DOCG,   DOC   e   IGT   avviene
contestualmente  all'accoglimento   della   rispettiva   domanda   di
protezione da parte della Commissione europea,  in  conformita'  alle
disposizioni concernenti l'individuazione  dei  soggetti  legittimati
alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda  stessa
e  nel  rispetto  della  procedura  nazionale  preliminare  e   della
procedura  dell'Unione  europea  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e dagli  appositi  atti  delegati  e  di  esecuzione  della
Commissione europea. 
  2. La procedura nazionale di  cui  al  comma  1  e'  stabilita  con
decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea
della domanda di protezione, della domanda di conversione da una  DOP
ad una IGP, nonche' della domanda di  modifica  del  disciplinare  di
produzione di cui all'articolo 36, i vini  della  relativa  DO  o  IG
possono  essere  etichettati  in  conformita'  alle   vigenti   norme
dell'Unione europea, a condizione che  il  soggetto  richiedente  sia
preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente
regione. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.