Art. 32. 
 
Il Controllo  sui  soci  della  Lega  per  Salvini  Premier  e  delle
 articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari 
 
    Gli organi della Lega per Salvini Premier e  delle  articolazioni
territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e
sul rispetto da parte dei soci del presente statuto e  degli  statuti
delle articolazioni territoriali regionali. 
    Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono: 
      il richiamo scritto; 
      il declassamento a Socio sostenitore; 
      la sospensione fino ad un periodo massimo  di  dieci  mesi  con
eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; 
      l'espulsione  dalla  Lega   per   Salvini   Premier   e   dalla
articolazione territoriale regionale di  riferimento  per  competenza
territoriale a  causa  di  indegnita'  o  di  ripetuti  comportamenti
gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a  causa  di  gravi
ragioni che ostacolino o pregiudichino  l'attivita'  della  Lega  per
Salvini Premier o della articolazione  territoriale  regionale  o  ne
compromettano l'immagine politica. 
    Per indegnita' si intende il  venir  meno  dei  requisiti  morali
necessari per essere socio della Lega per  Salvini  Premier  e  della
articolazione territoriale regionale offrendone  un'immagine  consona
ai relativi principi ispiratori. 
    Per gravi ragioni  che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega per Salvini Premier  o  della  articolazione  territoriale
regionale si intende qualsiasi comportamento che,  con  atti,  fatti,
dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente
l'azione  politica  della  Lega   per   Salvini   Premier   o   della
articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne
l'unita' o il patrimonio ideale. 
    L'adesione a gruppi  diversi  da  quelli  indicati  da  Lega  per
Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di  Parlamentare,
di Europarlamentare e  di  Consigliere,  Presidente  di  provincia  e
Sindaco,   comprovata   da   documenti   ufficiali,   determina    la
cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. 
    I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro  che
ricoprono cariche di diritto. 
    Per tutti i provvedimenti disciplinari  e  sanzionatori  l'organo
giudicante e' il Comitato disciplinare e di garanzia. 
    Ogni  organo  collegiale   puo'   richiedere   un   provvedimento
disciplinare  a  carico  di  un  socio  iscritto  al  territorio   di
competenza relazionando per iscritto  sulle  motivazioni  e  i  fatti
utili al giudizio. 
    L'organo richiedente deve  contestualmente  inviare  copia  della
richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni
tramite lettera raccomandata A.R. al  socio  interessato  che  potra'
presentare  una  propria  memoria  difensiva  e/o  una  richiesta  di
audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare. 
    E' facolta' del Comitato disciplinare e di garanzia comminare  un
provvedimento differente rispetto a quello richiesto. 
    L'organo  giudicante  procedera'  all'accertamento  dei  fatti  e
all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. 
    L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di  difesa  non
esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita'  indispensabili
ad una corretta ricostruzione  dei  fatti,  prima  di  deliberare  in
merito. 
    Organo d'appello per ogni provvedimento assunto e'  il  Consiglio
Federale. Il diritto  d'appello  si  esercita  secondo  le  modalita'
previste da apposito regolamento. 
    In ogni caso, il Consiglio federale, anche  su  segnalazione  del
Comitato disciplinare e di garanzia puo'  attivare  la  procedura  di
controllo o disciplinare autonomamente per i  fatti  di  cui  vengono
direttamente a conoscenza. 
    La decisione di riammettere un soggetto in precedenza  espulso  o
cancellato  dai  libri  sociali  e'  di   competenza   del   Comitato
disciplinare e di  garanzia  su  richiesta  del  Consiglio  direttivo
regionale o federale.