Art. 32 
 
 
    (Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri) 
 
  1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno,  sono  trasferite  al
Ministero della  salute,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2017,  in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa. 
  2. Il Ministero della  salute  si  fa  carico  della  gestione  del
pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da
parte delle regioni e province autonome  in  contraddittorio  con  le
prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate  al  Ministero
della salute entro il 30 aprile 2017. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle  risorse  a
tal fine iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, avviene sulla base delle prestazioni  effettivamente  erogate
agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35,
commi 3 e  4,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
desumibili dagli elementi  informativi  presenti  nel  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della  salute  debitamente
consolidati e validati. A decorrere dal primo  anno  di  applicazione
della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a  titolo  provvisorio
tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS  del
Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque
all'ultimo  anno  disponibile   e   consolidato.   Alla   regolazione
finanziaria dei saldi regionali  di  cui  al  periodo  precedente  si
provvede,  a  seguito  dell'aggiornamento  dei  dati  relativi   agli
esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite  compensazione
tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,  in
sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre  nei
limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.