Art. 32 
 
 
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite  dalle
seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3,  comma  1,  lettera
oo-ter"; 
    b) al comma 4, dopo le parole:  "Nel  caso  di"  e'  inserita  la
seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite  le
seguenti: "le categorie di lavori o"; 
    c)  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "7-bis.   E'
consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o
per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'articolo  45,
comma 2, lettere b) e  c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei
lavori o  dei  servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da  quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di  un  requisito
di partecipazione in capo all'impresa consorziata."; 
    d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "sia  durante  la  procedura  di  gara  sia  successivamente
all'aggiudicazione "; 
    e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"
sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di
esecuzione, dei requisiti  di  cui  all'articolo  80,  ovvero"  e  le
parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti:
"deve recedere dal contratto"; 
    f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"
sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero"; 
    g)  al  comma  19,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "imprese
raggruppate"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   qualora   il
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,"; 
    h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 
  "19-bis. Le previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all'articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
  19-ter. Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara.". 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta l'articolo 48 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di operatori economici). -  1.  Nel  caso  di  lavori,  per
          raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende  una
          riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
          di essi realizza i lavori della categoria  prevalente;  per
          lavori scorporabili si intendono  i  lavori  come  definiti
          all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno
          dei mandanti; per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si
          intende una riunione di operatori economici  finalizzata  a
          realizzare i lavori della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
          economici in cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se
          gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
          imprenditori  consorziati,  abbiano  i  requisiti  di   cui
          all'articolo 84. 
              4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
          devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
          del servizio o della fornitura  che  saranno  eseguite  dai
          singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
              5. L'offerta degli operatori  economici  raggruppati  o
          dei consorziati determina la loro responsabilita'  solidale
          nei  confronti  della  stazione  appaltante,  nonche'   nei
          confronti del  subappaltatore  e  dei  fornitori.  Per  gli
          assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di  servizi  e
          forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
          responsabilita'   e'    limitata    all'esecuzione    delle
          prestazioni di rispettiva  competenza,  ferma  restando  la
          responsabilita' solidale del mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale, i  requisiti  di  cui  all'articolo  84,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
          offerta, per quali consorziati  il  consorzio  concorre;  a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. 
              7-bis.  E'  consentito,  per  le  ragioni  indicate  ai
          successivi  commi  17,  18  e  19  o  per  fatti   o   atti
          sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei
          lavori o dei servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da
          quella indicata in  sede  di  gara,  a  condizione  che  la
          modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale
          sede la mancanza di un requisito di partecipazione in  capo
          all'impresa consorziata. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione  sia
          durante  la   procedura   di   gara   sia   successivamente
          all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
          e' vietata qualsiasi modificazione  alla  composizione  dei
          raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari   di
          concorrenti  rispetto  a  quella  risultante   dall'impegno
          presentato in sede di offerta. 
              10. L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9
          comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o  la  nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,
          concomitanti o successivi  alle  procedure  di  affidamento
          relative al medesimo appalto. 
              11. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              12.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              13. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante.   In   caso   di   inadempimento   dell'impresa
          mandataria, e' ammessa, con il  consenso  delle  parti,  la
          revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma  12
          al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
          diretto   nei   confronti   delle   altre    imprese    del
          raggruppamento. 
              14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
          applicazione, in quanto  compatibili,  alla  partecipazione
          alle procedure di affidamento  delle  aggregazioni  tra  le
          imprese aderenti al contratto di rete, di cui  all'articolo
          45, comma 2, lettera f); queste ultime,  nel  caso  in  cui
          abbiano tutti i requisiti  del  consorzio  stabile  di  cui
          all'articolo  45,  comma  2,  lettera  c),  sono  ad   esso
          equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
              15. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              16. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  del  mandatario   ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi
          previsti dalla normativa antimafia, la stazione  appaltante
          puo' proseguire il rapporto di appalto con altro  operatore
          economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti
          dal  presente  codice  purche'   abbia   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la
          stazione appaltante deve recedere dal contratto. 
              18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi
          previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove  non
          indichi altro operatore economico subentrante  che  sia  in
          possesso dei prescritti requisiti di idoneita',  e'  tenuto
          alla  esecuzione,  direttamente  o  a  mezzo  degli   altri
          mandanti,   purche'   questi   abbiano   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire. 
              19. E'  ammesso  il  recesso  di  una  o  piu'  imprese
          raggruppate, anche qualora il raggruppamento si  riduca  ad
          un   unico   soggetto,    esclusivamente    per    esigenze
          organizzative del raggruppamento e sempre  che  le  imprese
          rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
          lavori o servizi o forniture ancora da  eseguire.  In  ogni
          caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non  e'
          ammessa  se  finalizzata  ad  eludere  la  mancanza  di  un
          requisito di partecipazione alla gara. 
              19-bis. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche con riferimento ai  soggetti  di
          cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
              19-ter. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche laddove le modifiche  soggettive
          ivi contemplate si verifichino in fase di gara.".