Art. 32 
 
              Passaggio ai nuovi parametri stipendiali 
 
  1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella  D  allegata  al
presente decreto per brigadiere capo +4, e' attribuito ai  brigadieri
capo con le seguenti modalita': 
  a) per il personale che rivestiva il grado  di  brigadiere  dal  1°
gennaio 2010  al  31  dicembre  2010:  all'atto  della  promozione  a
brigadiere capo; 
  b) per il personale che rivestiva il grado  di  brigadiere  dal  1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo  un  anno  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo; 
  c) per il personale che rivestiva il grado  di  brigadiere  dal  1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due  anni  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo; 
  d) per il personale che rivestiva il grado  di  brigadiere  dal  1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre  anni  di  permanenza  nel
grado di brigadiere capo. 
  2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella  D  allegata  al
presente decreto per brigadiere capo +4, e'  attribuito  ai  revisori
capo con le seguenti modalita': 
  a) per il personale che rivestiva  il  grado  di  revisore  dal  1°
gennaio 2010  al  31  dicembre  2010:  all'atto  della  promozione  a
revisore capo; 
  b) per il personale che rivestiva  il  grado  di  revisore  dal  1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo  un  anno  di  permanenza  nel
grado di revisore capo; 
  c) per il personale che rivestiva  il  grado  di  revisore  dal  1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due  anni  di  permanenza  nel
grado di revisore capo; 
  d) per il personale che rivestiva  il  grado  di  revisore  dal  1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre  anni  di  permanenza  nel
grado di revisore capo. 
  3. Agli appuntati scelti  in  servizio  al  31  dicembre  2016,  il
parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata  al  presente
decreto per appuntato scelto +5, e' attribuito dopo quattro  anni  di
anzianita' nel grado.