Art. 32 
 
 
                   Organizzazioni di volontariato 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato sono enti  del  Terzo  settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
da  un  numero  non  inferiore  a  sette  persone  fisiche  o  a  tre
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi di una  o  piu'  attivita'  di  cui  all'articolo  5,
avvalendosi  in  modo  prevalente  delle  prestazioni  dei  volontari
associati. 
  2.  Gli  atti  costitutivi  delle  organizzazioni  di  volontariato
possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro  numero  non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle  organizzazioni
di volontariato. 
  3.  La  denominazione  sociale  deve  contenere  l'indicazione   di
organizzazione di volontariato o  l'acronimo  ODV.  L'indicazione  di
organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di  parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 
  4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita'  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del  presente  capo
si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo
2017, n. 30. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge
          16 marzo 2017, n. 30 (Delega al  Governo  per  il  riordino
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di   sistema
          nazionale della protezione civile): 
              «Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  di  ricognizione,
          riordino,  coordinamento,  modifica  e  integrazione  delle
          disposizioni  legislative  vigenti  che   disciplinano   il
          Servizio nazionale della protezione civile  e  le  relative
          funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e  di
          sussidiarieta' e nel rispetto dei principi  e  delle  norme
          della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione  europea,
          nei seguenti ambiti: 
              (Omissis); 
              d)   disciplina   della    partecipazione    e    delle
          responsabilita' dei cittadini, singoli e  associati,  anche
          mediante  le  formazioni  di  natura  professionale,   alle
          attivita'  di  protezione  civile,  con  riferimento   alla
          pianificazione   delle   iniziative   da    adottare    per
          fronteggiare   l'emergenza,   alle   esercitazioni,    alla
          diffusione  della  conoscenza   e   della   cultura   della
          protezione civile allo scopo di  promuovere  la  resilienza
          delle comunita', anche  attraverso  la  consapevolezza  dei
          diritti  e  dei  doveri,  e   l'adozione   di   misure   di
          autoprotezione, con particolare attenzione alle persone  in
          condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', nonche'
          di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato
          operanti  nello  specifico  settore,  anche  attraverso  la
          formazione  e  l'addestramento  dei   volontari   ad   esse
          appartenenti,  favorendone  l'integrazione  in   tutte   le
          attivita' di protezione civile; 
              (Omissis).».