Art. 32 
 
    Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 
 
  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999,  n.  512,  dopo  il
comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione  delle
associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai  fini  del  rimborso
delle  spese  processuali  accedono  al  Fondo   a   condizione   che
l'affidabilita' e la capacita' operativa in favore delle vittime  dei
reati di tipo mafioso siano dimostrate: 
    a) dall'atto  costitutivo  dell'ente,  in  cui  la  finalita'  di
assistenza e solidarieta' alle vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso
risulti chiaramente enunciata; 
    b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno  uno  dei
giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis; 
    c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a  iniziative
di  diffusione  della  cultura  della  legalita'  e  dei  valori   di
solidarieta' promossi dalla presente legge; 
    d)  dall'insussistenza  nei  confronti  del  presidente   o   del
rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di  cui  ai
commi 3 e 4». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  22
          dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo  di  rotazione
          per  la  solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di   tipo
          mafioso), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Accesso al Fondo).  -  1.  Hanno  diritto  di
          accesso al  Fondo,  entro  i  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie  annuali  dello  stesso,  le  persone   fisiche
          costituite parte civile nelle forme previste dal codice  di
          procedura  penale,  a   cui   favore   e'   stata   emessa,
          successivamente alla data del 30 settembre  1982,  sentenza
          definitiva  di  condanna   al   risarcimento   dei   danni,
          patrimoniali e non  patrimoniali,  nonche'  alla  rifusione
          delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa,  a
          carico  di  soggetti  imputati,  anche  in  concorso,   dei
          seguenti reati : 
                a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
          penale; 
                b) dei delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dal medesimo articolo 416-bis; 
                c)  dei  delitti  commessi  al  fine   di   agevolare
          l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso. 
              1-bis. Gli enti costituiti  parte  civile  nelle  forme
          previste dal codice di procedura penale  hanno  diritto  di
          accesso al  Fondo,  entro  i  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
          delle spese processuali. 
              2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro  i
          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  annuali   dello
          stesso,  le  persone  fisiche  costituite  in  un  giudizio
          civile,  nelle  forme  previste  dal  codice  di  procedura
          civile,  per  il  risarcimento  dei  danni  causati   dalla
          consumazione dei reati di cui  al  comma  1,  accertati  in
          giudizio penale, nonche' i successori a  titolo  universale
          delle persone a cui favore e' stata emessa la  sentenza  di
          condanna di cui al presente articolo. 
              2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
          forme  previste  dal  codice  di  procedura  civile,  hanno
          diritto  di  accesso  al  Fondo,  entro  i   limiti   delle
          disponibilita'   finanziarie    annuali    dello    stesso,
          limitatamente al rimborso delle spese processuali. 
              2-ter. Gli enti di cui  ai  commi  1-bis  e  2-bis,  ad
          eccezione   delle   associazioni    iscritte    nell'elenco
          prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23
          febbraio 1999, n. 44, ai  fini  del  rimborso  delle  spese
          processuali   accedono   al   Fondo   a   condizione    che
          l'affidabilita' e la capacita' operativa  in  favore  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate: 
                a)  dall'atto  costitutivo  dell'ente,  in   cui   la
          finalita' di assistenza e  solidarieta'  alle  vittime  dei
          reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata; 
                b)  dalla  partecipazione,  nell'ultimo  biennio,  ad
          almeno uno dei giudizi di cui ai  predetti  commi  1-bis  e
          2-bis; 
                c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a
          iniziative di diffusione della cultura  della  legalita'  e
          dei valori di solidarieta' promossi dalla presente legge; 
                d) dall'insussistenza nei confronti del presidente  o
          del  rappresentante  legale  dell'ente   delle   condizioni
          ostative di cui ai commi 3 e 4. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  l'obbligazione
          del Fondo non sussiste quando nei confronti  delle  persone
          indicate nei medesimi commi e' stata  pronunciata  sentenza
          definitiva  di  condanna  per  uno   dei   reati   di   cui
          all'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale, o e'  applicata  in  via  definitiva  una
          misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano
          escluse le condizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 
              4. Il diritto di  accesso  al  Fondo  non  puo'  essere
          esercitato da coloro che, alla data di presentazione  della
          domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno  dei
          reati di cui all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice di  procedura  penale,  o  ad  un  procedimento  per
          l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
              4-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4  si
          applicano anche quando la sentenza di condanna o la  misura
          di prevenzione  o  i  relativi  procedimenti  in  corso  si
          riferiscono  al  soggetto  deceduto  in  conseguenza  della
          consumazione dei reati indicati al comma 1,  salvo  che  lo
          stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
          ne ha cagionato la morte, la qualita' di  collaboratore  di
          giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  e
          non sia intervenuta revoca del provvedimento di  ammissione
          ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
          medesimo.».