Art. 32
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati»
sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti
informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati
come conservatori presso l'AgID.»;
c) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati;
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo
la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere
alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto
della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o
privati accreditati come conservatori presso l'Agid.
2. (abrogato).
3.- 5.».