Art. 32 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.»; c) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati; b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'Agid. 2. (abrogato). 3.- 5.».