Art. 32 Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017) 1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attivita' di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1. 4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo. 5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivita' di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalita' e procedure per: a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'. 6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106: «Art. 3. (Norme applicabili) 1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non preVisto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto preVisto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. «Art. 4. (Enti del Terzo settore) (omissis) 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Art. 5. (Attivita' di interesse generale) 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: (Omissis) y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;» «Art. 32. (Organizzazioni di volontariato) (Omissis) 4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.» «Art. 41.( Reti associative) (Omissis) 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.».