Art. 32 Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno 1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»; 2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»; 3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.