(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
    Procedimento relativo all'approvazione dei codici di condotta 
 
    1. Il Garante incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta di
cui all'art. 40  del  RGPD  e,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nel comma 2 del presente articolo, li approva osservando  il
procedimento disciplinato al capo IV del  presente  regolamento,  per
quanto compatibile. 
    2. Con riferimento a codici di condotta relativi  alle  attivita'
di trattamento in piu' Stati membri si osservano le  disposizioni  di
cui  all'art.  40,  paragrafi  da  7  a  11,  del  RGPD,  nonche'  il
procedimento  eventualmente  stabilito  in  proposito  dal   Comitato
europeo per la protezione dei dati.