Art. 32. Procedimento relativo all'approvazione dei codici di condotta 1. Il Garante incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta di cui all'art. 40 del RGPD e, salvo che ricorrano le condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, li approva osservando il procedimento disciplinato al capo IV del presente regolamento, per quanto compatibile. 2. Con riferimento a codici di condotta relativi alle attivita' di trattamento in piu' Stati membri si osservano le disposizioni di cui all'art. 40, paragrafi da 7 a 11, del RGPD, nonche' il procedimento eventualmente stabilito in proposito dal Comitato europeo per la protezione dei dati.