Art. 32 
 
Registrazione  e  trasmissione  di  informazioni  sui  movimenti  dei
                              prodotti 
 
  1. Per  determinare  l'effettivo  itinerario  del  trasporto  delle
confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori
economici registrano i seguenti eventi: 
    a) l'applicazione degli IU a livello  unitario  sulle  confezioni
unitarie; 
    b) l'applicazione degli IU a livello aggregato  sugli  imballaggi
aggregati; 
    c) la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto; 
    d) l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto; 
    e) il trasbordo. 
  2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le  informazioni  di
cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5,  nel
formato ivi indicato, al repertorio primario per cui  hanno  concluso
un contratto. Tutti gli  altri  operatori  economici  trasmettono  le
informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da
3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router. 
  3.  In  caso  di  disaggregazione  di  un   imballaggio   aggregato
contrassegnato a norma dell'art. 10, paragrafo  4,  se  un  operatore
economico  intende  riutilizzare  un  IU  a  livello  aggregato   per
un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono  le
informazioni di cui all'allegato II, capitolo II,  sezione  3,  punto
3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per  cui  hanno
concluso  un  contratto.  Tutti   gli   altri   operatori   economici
trasmettono le informazioni di  cui  all'allegato  II,  capitolo  II,
sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il router. 
  4. Per le  consegne  mediante  furgone  di  vendita  a  piu'  prime
rivendite,  i  fabbricanti   e   gli   importatori   trasmettono   le
informazioni di cui all'allegato II, capitolo II,  sezione  3,  punto
3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per  cui  hanno
concluso  un  contratto.  Tutti   gli   altri   operatori   economici
trasmettono le informazioni di  cui  all'allegato  II,  capitolo  II,
sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il router. 
  5. Per la spedizione e il trasbordo di  confezioni  unitarie  o  di
imballaggi  aggregati  di  prodotti  del  tabacco  con  peso   totale
inferiore a 10 kg destinati a Paesi non  membri  dell'Unione,  per  i
fabbricanti e importatori con l'impianto di  spedizione  situato  nel
territorio  dello   Stato,   va   comunque   assolto   l'obbligo   di
registrazione di cui al comma 1, lettere da c) a  e),  ancorche'  sia
fornito l'accesso al sistema di  tracciabilita'  e  rintracciabilita'
dell'operatore logistico o postale. 
  6. Nel caso in cui dopo l'applicazione dell'identificativo  univoco
i prodotti del  tabacco  siano  distrutti  o  rubati,  gli  operatori
economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione
in conformita'  all'ambito  di  applicazione  e  al  formato  di  cui
all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3. 
  7. Le informazioni relative  all'evento  si  considerano  trasmesse
correttamente  a  seguito  della  conferma  positiva  da  parte   del
repertorio primario o del router. La conferma contiene un  codice  di
richiamo del messaggio che l'operatore economico deve  utilizzare  se
desidera annullare il messaggio originario.