Art. 32. Economie e restituzione di somme erogate 1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del progetto non sono automaticamente acquisite all'ente locale assegnatario. 2. Le economie di cui al comma 1 sono portate in compensazione, per le medesime finalita' indicate nella domanda di finanziamento, al termine di ciascun anno del periodo finanziato, previa autorizzazione della Direzione centrale, ovvero sono restituite secondo le modalita' indicate dalla medesima Direzione. 3. La mancata restituzione di somme all'erario, dovute a seguito di rendicontazioni afferenti a precedenti annualita', comporta la compensazione con i finanziamenti ancora da erogare all'ente locale anche per progetti relativi a diverse tipologie di accoglienza.