(Allegato A-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
              Economie e restituzione di somme erogate 
 
    1. Le eventuali economie maturate nella fase  di  attuazione  del
progetto  non  sono   automaticamente   acquisite   all'ente   locale
assegnatario. 
    2. Le economie di cui al comma 1 sono portate  in  compensazione,
per le medesime finalita' indicate nella domanda di finanziamento, al
termine di ciascun anno del periodo finanziato, previa autorizzazione
della Direzione centrale, ovvero sono restituite secondo le modalita'
indicate dalla medesima Direzione. 
    3. La mancata restituzione di somme all'erario, dovute a  seguito
di rendicontazioni afferenti a  precedenti  annualita',  comporta  la
compensazione con i finanziamenti ancora da erogare  all'ente  locale
anche per progetti relativi a diverse tipologie di accoglienza.