Art. 32-ter 
 
Imposta sul  valore  aggiunto  con  aliquota  agevolata  su  prodotti
                          igienico-sanitari 
 
  ((1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dopo  il  numero  1-quater)  e'
aggiunto il seguente: 
    « 1-quinquies) prodotti per la protezione  dell'igiene  femminile
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;  coppette
mestruali ». 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  alle  operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la parte II-bis della Tabella A  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del  1972,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Tabella A - Parte II-bis 
                Parte II-bis 
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
                  1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),  19),  20),
          21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
          dei  soggetti  indicati  nello  stesso  numero  27-ter)  da
          cooperative sociali e loro consorzi; 
                  1-bis)  basilico,  rosmarino  e  salvia,   freschi,
          origano a rametti o sgranato, destinati  all'alimentazione;
          piante allo  stato  vegetativo  di  basilico,  rosmarino  e
          salvia (v. d. ex 12.07); 
                  1-ter) prestazioni di trasporto urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare; 
                  1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 
              1-quinquies) prodotti  per  la  protezione  dell'igiene
          femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o
          lavabili; coppette mestruali.».