((Art. 32-quater 
 
         Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti 
                         a societa' semplici 
 
  1. I dividendi corrisposti  alla  societa'  semplice  si  intendono
percepiti  per  trasparenza  dai  rispettivi  soci  con   conseguente
applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti
alle  societa'  semplici,  in  qualsiasi  forma  e  sotto   qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47,  comma  7,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle  societa'
e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a),
b) e c), del medesimo testo unico: 
    a) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo 89 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare; 
    b) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione
dell'articolo 59 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla
formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per  cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; 
    c) per la quota imputabile  alle  persone  fisiche  residenti  in
relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa,  di  cui
al comma 1, lettera  c),  del  presente  articolo  e'  operata  dalle
societa' ed agli enti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.  Sugli
utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari
alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla
societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta  sostitutiva  delle
imposte  sui  redditi  con  la  stessa  aliquota  e   alle   medesime
condizioni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  47  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
                «Art. 47 (Utili da partecipazione). -1. - 6. Omissis 
                7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci in caso di recesso, di esclusione, di  riscatto  e  di
          riduzione del capitale esuberante o di  liquidazione  anche
          concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile  per
          la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-bis. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 59, 65 e  89
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
                «Art. 59 (Dividendi). -1.  Gli  utili  relativi  alla
          partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
          degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli  relativi
          ai titoli e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo
          44, comma 2, lettera a), e  le  remunerazioni  relative  ai
          contratti di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera  b),
          concorrono alla formazione del reddito  complessivo,  nella
          misura del 40 per cento del loro ammontare,  nell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto
          non diversamente previsto dal periodo precedente. 
                [2. Gli utili derivanti dai  contratti  di  cui  alla
          lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla
          formazione del reddito complessivo  dell'esercizio  in  cui
          sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60  per
          cento del loro ammontare.]» 
                «Art. 65 (Beni  relativi  all'impresa).  -1.  Per  le
          imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,  si
          considerano relativi all'impresa, oltre  ai  beni  indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni appartenenti all'imprenditore che siano  indicati  tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario tenuto  a
          norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di
          cui al comma 2 dell'articolo  43  si  considerano  relativi
          all'impresa  solo  se  indicati  nell'inventario;   per   i
          soggetti indicati nell'articolo 66, tale  indicazione  puo'
          essere effettuata  nel  registro  dei  beni  ammortizzabili
          ovvero secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
                2.  Per  le  societa'  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita semplice si  considerano  relativi  all'impresa
          tutti i beni ad esse appartenenti, salvo  quanto  stabilito
          nel comma 3 per le societa' di fatto. 
                3. Per le societa' di fatto si  considerano  relativi
          all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del  comma
          1  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa  e  i   beni   strumentali   per   l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati esclusivamente come  strumentali
          per l'esercizio dell'impresa. 
                3-bis.   Per   i   beni   strumentali    dell'impresa
          individuale   provenienti    dal    patrimonio    personale
          dell'imprenditore e'  riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il
          costo determinato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
          D.P.R. 23 dicembre  1974,  n.  689,  da  iscrivere  tra  le
          attivita'  relative  all'impresa  nell'inventario  di   cui
          all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese
          di  cui  all'articolo  79,   nel   registro   dei   cespiti
          ammortizzabili. Le  relative  quote  di  ammortamento  sono
          calcolate a decorrere dall'esercizio  in  corso  alla  data
          dell'iscrizione.» 
                «Art. 89 (Dividendi ed interessi). -1. Per gli  utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome collettivo e in  accomandita  semplice  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 5. 
                2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
          47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi dalla  formazione  del  reddito  della  societa'  o
          dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
          La  stessa  esclusione  si   applica   alla   remunerazione
          corrisposta relativamente ai contratti di cui  all'articolo
          109,  comma  9,  lettera  b),  e  alla  remunerazione   dei
          finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
          erogati dal socio o dalle sue  parti  correlate,  anche  in
          sede di accertamento. 
                2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
                3.  Verificandosi  la  condizione  dell'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
          2 si applica agli utili  provenienti  da  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle  remunerazioni
          derivanti da contratti di cui all'articolo  109,  comma  9,
          lettera b), stipulati con  tali  soggetti,  se  diversi  da
          quelli residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti  o
          localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
          dell'interpello di cui al medesimo articolo  47-bis,  comma
          3, il rispetto, sin dal primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione,  della  condizione  indicata  nel  medesimo
          articolo, comma 2, lettera b). Gli  utili  provenienti  dai
          soggetti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),
          residenti o localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime
          fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di  cui
          all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni  derivanti
          dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
          stipulati con tali soggetti, non concorrono  a  formare  il
          reddito dell'esercizio in  cui  sono  percepiti  in  quanto
          esclusi  dalla  formazione  del  reddito   dell'impresa   o
          dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
          a  condizione  che  sia   dimostrata,   anche   a   seguito
          dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo  47-bis,
          comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
          lettera  a),  del  medesimo  articolo;  in  tal  caso,   e'
          riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
          dell'articolo 167, residente nel  territorio  dello  Stato,
          ovvero  alle  sue  controllate  residenti  percipienti  gli
          utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo  165  in
          ragione  delle  imposte   assolte   dall'impresa   o   ente
          partecipato sugli utili  maturati  durante  il  periodo  di
          possesso della partecipazione, in  proporzione  alla  quota
          imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
          italiana   relativa   a   tali   utili.   Ai   soli    fini
          dell'applicazione  dell'imposta,  l'ammontare  del  credito
          d'imposta di cui al  periodo  precedente  e'  computato  in
          aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione  e'
          stato omesso soltanto il computo del credito  d'imposta  in
          aumento del  reddito  complessivo,  si  puo'  procedere  di
          ufficio alla  correzione  anche  in  sede  di  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
          Ai fini del presente comma, si considerano  provenienti  da
          imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
          a regime privilegiato gli utili  relativi  al  possesso  di
          partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
          di controllo, ai sensi del comma 2  dell'articolo  167,  in
          societa' residenti all'estero che  conseguono  utili  dalla
          partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime privilegiato  e  nei  limiti  di
          tali utili. Qualora il contribuente intenda far  valere  la
          sussistenza,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso  della
          partecipazione, della condizione indicata nella lettera  b)
          del comma 2 dell'articolo 47-bis ma  non  abbia  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal comma 3  del  medesimo
          articolo ovvero, avendola presentata,  non  abbia  ricevuto
          risposta favorevole, la percezione di utili provenienti  da
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,
          deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi  da
          parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
          indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la
          sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  8,  comma
          3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471.
          Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per  il
          loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti  di
          cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  che   non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
                3-bis. L'esclusione di cui  al  comma  2  si  applica
          anche: 
                  a)  alle  remunerazioni   sui   titoli,   strumenti
          finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9,
          lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della  quota
          di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; 
                  b)  alle  remunerazioni  delle  partecipazioni   al
          capitale o al patrimonio e a  quelle  dei  titoli  e  degli
          strumenti finanziari di cui  all'articolo  44,  provenienti
          dai soggetti che hanno i requisiti  individuati  nel  comma
          3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per  cento
          della quota di esse non deducibile nella determinazione del
          reddito del soggetto erogante. 
                3-ter. La disposizione di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3-bis si  applica  limitatamente  alle  remunerazioni
          provenienti da una societa' che  riveste  una  delle  forme
          previste  dall'allegato  I,  parte   A,   della   direttiva
          2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
          e' detenuta una partecipazione  diretta  nel  capitale  non
          inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno  un
          anno, e che: 
                  a) risiede ai fini  fiscali  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi  di
          una  convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residente  al  di   fuori
          dell'Unione europea; 
                  b) e' soggetta, nello  Stato  di  residenza,  senza
          possibilita' di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati,  a
          una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B,  della
          citata  direttiva  o  a   qualsiasi   altra   imposta   che
          sostituisca una delle imposte indicate. 
                4. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          46 e 47, ove compatibili. 
                5. Se la misura non e' determinata per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
                6. Gli interessi derivanti  da  titoli  acquisiti  in
          base a contratti  «pronti  contro  termine»  che  prevedono
          l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,  concorrono  a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello  a
          termine, al netto degli interessi maturati sulle  attivita'
          oggetto  dell'operazione  nel   periodo   di   durata   del
          contratto, concorre a  formare  il  reddito  per  la  quota
          maturata nell'esercizio. 
                7. Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
                «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). -1. Le societa'  e
          gli enti indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
          ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
          qualunque  forma  corrisposti,  anche  nei  casi   di   cui
          all'articolo 47, comma  7,  del  predetto  testo  unico,  a
          persone fisiche residenti  in  relazione  a  partecipazioni
          qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere  c)  e
          c-bis) del comma 1  dell'articolo  67  del  medesimo  testo
          unico  nonche'  agli  utili   derivanti   dagli   strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),  e
          dai contratti di  associazione  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  predetto  testo
          unico, non relative all'impresa ai sensi  dell'articolo  65
          del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
          dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi dell'articolo 55 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi  e  dalle  societa'  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del  medesimo  testo  unico  sugli  utili   derivanti   dai
          contratti di associazione in  partecipazione  previsti  nel
          precedente   periodo,   corrisposti   a   persone   fisiche
          residenti; per i soggetti che  determinano  il  reddito  ai
          sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,  in  luogo
          del patrimonio netto si assume il  valore  individuato  nel
          comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.».