(Convenzione-art. 32)
 
  Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore 
 
  1	La presente Convenzione e' aperta alla firma degli  Stati  membri
del Consiglio d'Europa, degli altri  Stati  parti  della  Convenzione
culturale europea, dell'Unione europea e degli Stati non  membri  che
hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status  di
osservatore presso il Consiglio d'Europa. 
  2	La presente Convenzione e' inoltre aperta alla firma da parte  di
qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d'Europa su invito del
Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non  membro
a  firmare  la  Convenzione  puo'  essere  presa  a  maggioranza   in
conformita' all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del  Consiglio
d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti
aventi  titolo  a  sedere   nel   Comitato   dei   Ministri,   previa
consultazione del Comitato di follow-up della Convenzione  una  volta
stabilito. 
  3	La presente Convenzione e' soggetta a  ratifica,  accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
devono essere depositati presso il Segretario Generale del  Consiglio
d'Europa. 
  4	La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a  decorrere  dalla
data in cui cinque firmatari, compresi almeno tre  Stati  membri  del
Consiglio d'Europa, avranno  espresso  il  loro  consenso  ad  essere
vincolati  dalla  Convenzione  conformemente  alle  disposizioni  dei
paragrafi 1, 2 e 3. 
  5	Nei confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea  che
esprima successivamente il proprio consenso a essere vincolato  dalla
Convenzione, essa  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a  decorrere  dalla
data  in  cui  viene  espresso  il  consenso  in   conformita'   alle
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. 
  6	Una Parte contraente che non e'  membro  del  Consiglio  d'Europa
contribuisce  al  finanziamento  del  Comitato  di  follow-up   della
Convenzione con modalita' decise dal  Comitato  dei  Ministri  previa
consultazione di detta Parte.