Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore 1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, dell'Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. 2 La presente Convenzione e' inoltre aperta alla firma da parte di qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione puo' essere presa a maggioranza in conformita' all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi titolo a sedere nel Comitato dei Ministri, previa consultazione del Comitato di follow-up della Convenzione una volta stabilito. 3 La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. 5 Nei confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea che esprima successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui viene espresso il consenso in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. 6 Una Parte contraente che non e' membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato di follow-up della Convenzione con modalita' decise dal Comitato dei Ministri previa consultazione di detta Parte.