Art. 32 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio: a) svolge le funzioni di tutela e catalogazione nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice; b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti di cui all'articolo 29, comma 3; c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi; e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice; f) amministra, controlla e, sulla base dell'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini; h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale; i) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; l) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice; m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice; n) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere l), m), n); o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati, le trasmette al direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; p) propone, previa istruttoria, al direttore generale il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i), previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito; q) esprime, informandone la Direzione generale, l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; s) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; t) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca; u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, lettera t) e dall'articolo 35, comma 2, lettera n); v) sottopone al direttore generale la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; z) risponde alla Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze; aa) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti. 2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno cinque aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio architettonico; il paesaggio. L'incarico di responsabile di area e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente. 3. La responsabilita' del procedimento avente ad oggetto l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla osta e' assegnata al responsabile di area competente per materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area. Quando il provvedimento adottato si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e puo' essere rinnovato presso la stessa Soprintendenza di norma una sola volta. 5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che puo' prevederne l'articolazione in sedi distaccate, anche con competenze specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo degli articoli 32, 49, 50, 52, 62, 94, 106, 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'art. 30, comma 4. ». «Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). - 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. 2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. ». «Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. ». «Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali). - 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione. 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. ». «Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. 2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene. 3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. 4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4. ». «Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo). - 1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. ». «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. ». «Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.». - Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. - Per l'art. 44 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. - Si riporta il testo degli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.: «Art. 33 (L) (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformita'). - (Omissis). 3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. ». «Art. 37 (L) (Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' e accertamento di conformita'). - (Omissis). 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'art. 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». - Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.