Art. 32 
 
         Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di
livello dirigenziale  non  generale,  assicurano  sul  territorio  la
tutela del patrimonio culturale. In  particolare,  il  Soprintendente
Archeologia, belle arti e paesaggio: 
  a) svolge le funzioni di tutela  e  catalogazione  nell'ambito  del
territorio  di  competenza,  sulla  base  delle  indicazioni  e   dei
programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di
cui all'articolo 94 del Codice; 
  b) autorizza l'esecuzione di opere e  lavori  sui  beni  culturali,
fatta  eccezione  per  quelli   mobili   assegnati   alle   Direzioni
territoriali delle reti museali e agli istituti di  cui  all'articolo
29, comma 3; 
  c) dispone l'occupazione temporanea di immobili  per  l'esecuzione,
con le modalita' ed entro i limiti previsti  per  la  conduzione  dei
lavori in economia, di ricerche  e  scavi  archeologici  o  di  opere
dirette al ritrovamento di beni culturali; 
  d) partecipa ed esprime pareri  nelle  materie  di  sua  competenza
nelle conferenze di servizi; 
  e) assicura la tutela del decoro  dei  beni  culturali  secondo  le
disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45,  49  e  52
del Codice; 
  f) amministra, controlla e, sulla base dell'attivita' di  indirizzo
della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna,
ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; 
  g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e  paesaggistici,
i cui risultati rende pubblici, anche  con  modalita'  telematiche  o
informatiche; propone alla Direzione generale  Educazione  e  ricerca
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca  legate
ai  territori  di  competenza;  collabora  altresi'  alle   attivita'
formative  coordinate  e   autorizzate   dalla   Direzione   generale
Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini; 
  h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione
e ricerca i  programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed  iniziative
scientifiche in tema di  catalogazione  e  inventariazione  dei  beni
culturali, definiti  in  concorso  con  le  regioni  ai  sensi  della
normativa in  materia;  promuove,  anche  in  collaborazione  con  le
regioni, le universita' e le  istituzioni  culturali  e  di  ricerca,
l'organizzazione  di  studi,  ricerche,  iniziative  culturali  e  di
formazione in materia di patrimonio culturale; 
  i)  stipula  accordi  e  convenzioni  con  i  proprietari  di  beni
culturali, oggetto di interventi  conservativi,  alla  cui  spesa  ha
contribuito il Ministero, al  fine  di  stabilire  le  modalita'  per
l'accesso  ai  beni  medesimi  da  parte  del  pubblico,   ai   sensi
dell'articolo 38 del Codice; 
  l)  propone,  previa   istruttoria,   al   direttore   generale   i
provvedimenti  di  verifica   o   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale,  le  prescrizioni  di   tutela   indiretta,   nonche'   le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero  le
integrazioni del loro contenuto,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice; 
  m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali
gli interventi necessari per  assicurarne  la  conservazione,  ovvero
dispone, allo stesso fine,  l'intervento  diretto  del  Ministero  ai
sensi dell'articolo 32 del Codice; 
  n)  propone,  previa   istruttoria,   al   direttore   generale   i
provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere l), m), n); 
  o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli
altri  enti  pubblici  territoriali  interessati,  le  trasmette   al
direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica
alla regione o agli altri  enti  pubblici  territoriali  la  rinuncia
dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
62, comma 3, del Codice; 
  p)  propone,  previa  istruttoria,   al   direttore   generale   il
provvedimento di cui all'articolo 14, comma  2,  lettera  i),  previa
verifica  dell'adozione  da  parte  del  richiedente   delle   misure
necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito; 
  q) esprime,  informandone  la  Direzione  generale,  l'assenso  del
Ministero, sulla base dei  criteri  fissati  dal  Direttore  generale
Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di  beni  culturali
di  proprieta'  privata,  formulate  dagli  uffici   periferici   del
Ministero presenti nel territorio regionale,  e  sulle  richieste  di
deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; 
  r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie
e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3,
e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni; 
  s) autorizza il distacco di affreschi,  stemmi,  graffiti,  lapidi,
iscrizioni, tabernacoli  e  altri  elementi  decorativi  di  edifici,
nonche' la rimozione di cippi e  monumenti,  da  eseguirsi  ai  sensi
dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; 
  t) unifica  e  aggiorna  le  funzioni  di  catalogo  e  tutela  nel
territorio di competenza, secondo criteri  e  direttive  forniti  dal
Direttore generale Educazione e ricerca; 
  u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei
beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 2, lettera t) e dall'articolo  35,  comma  2,
lettera n); 
  v) sottopone al direttore generale  la  proposta  da  inoltrare  al
Ministro  per   l'approvazione   in   via   sostitutiva   del   piano
paesaggistico,   limitatamente   ai   beni   paesaggistici   di   cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
  z) risponde alla Direzione  generale  Creativita'  contemporanea  e
rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di  competenza
della  medesima  Direzione;  a  tal  fine,  la   Direzione   generale
Creativita'  contemporanea  e  rigenerazione   urbana,   sentita   la
Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,   emana
direttive   e   impartisce   appositi   atti   di   indirizzo    alle
Soprintendenze; 
  aa) esercita ogni altro compito affidatogli in  base  al  Codice  e
alle altre norme vigenti. 
  2.  Le  Soprintendenze  sono  articolate  in  almeno  cinque   aree
funzionali,  riguardanti  rispettivamente:  l'organizzazione   e   il
funzionamento; il patrimonio  archeologico;  il  patrimonio  storico,
artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio  architettonico;  il
paesaggio. L'incarico di responsabile di  area  e'  conferito,  sulla
base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente. 
  3.  La  responsabilita'  del   procedimento   avente   ad   oggetto
l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere,  visto  o
nulla osta e'  assegnata  al  responsabile  di  area  competente  per
materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area.
Quando  il  provvedimento  adottato  si  discosta  dalle   risultanze
dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile  del  procedimento,  il
Soprintendente  informa   contestualmente   la   Direzione   generale
Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
  4. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, e puo' essere rinnovato  presso  la  stessa
Soprintendenza di norma una sola volta. 
  5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   che   puo'   prevederne
l'articolazione in sedi distaccate, anche con  competenze  specifiche
di tutela del patrimonio culturale subacqueo. 
 
          Note all'art. 32: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 32,  49,  50,  52,
          62, 94, 106, 107 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio
          2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 32 (Interventi conservativi  imposti).  -  1.  Il
          Ministero  puo'  imporre  al  proprietario,  possessore   o
          detentore a qualsiasi titolo gli interventi  necessari  per
          assicurare la  conservazione  dei  beni  culturali,  ovvero
          provvedervi direttamente. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  agli
          obblighi di cui all'art. 30, comma 4. ». 
              «Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). -  1.  E'
          vietato collocare o affiggere cartelli  o  altri  mezzi  di
          pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati  come  beni
          culturali. Il collocamento o  l'affissione  possono  essere
          autorizzati  dal  soprintendente  qualora  non   danneggino
          l'aspetto, il decoro  o  la  pubblica  fruizione  di  detti
          immobili.  L'autorizzazione  e'  trasmessa,  a  cura  degli
          interessati,  agli  altri  enti  competenti   all'eventuale
          emanazione degli ulteriori atti abilitativi. 
              2. Lungo le strade site nell'ambito  o  in  prossimita'
          dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
          o  altri  mezzi  di   pubblicita',   salvo   autorizzazione
          rilasciata  ai  sensi  della  normativa   in   materia   di
          circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade  e  sui
          veicoli,  previo  parere  favorevole  della  soprintendenza
          sulla compatibilita' della collocazione o  della  tipologia
          del mezzo di pubblicita' con  l'aspetto,  il  decoro  e  la
          pubblica fruizione dei beni tutelati. 
              3.  In  relazione  ai  beni  indicati  al  comma  1  il
          soprintendente, valutatane la compatibilita'  con  il  loro
          carattere artistico o storico, rilascia  o  nega  il  nulla
          osta o l'assenso per l'utilizzo a fini  pubblicitari  delle
          coperture dei ponteggi predisposti per  l'esecuzione  degli
          interventi di conservazione, per un periodo  non  superiore
          alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di  nulla
          osta o di assenso deve  essere  allegato  il  contratto  di
          appalto dei lavori medesimi. ». 
              «Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
          senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed
          eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi,   graffiti,
          lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi
          decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 
              2.   E'    vietato,    senza    l'autorizzazione    del
          soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
          graffiti,  lapidi,  iscrizioni,  tabernacoli   nonche'   la
          rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia  della
          Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in  materia.
          ». 
              «Art. 52 (Esercizio del commercio  in  aree  di  valore
          culturale e nei locali storici tradizionali). - 1.  Con  le
          deliberazioni  previste  dalla  normativa  in  materia   di
          riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
          i comuni, sentito il soprintendente,  individuano  le  aree
          pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico  e
          paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
          particolari l'esercizio del commercio. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7-bis,
          i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i
          locali, a chiunque  appartenenti,  nei  quali  si  svolgono
          attivita' di artigianato  tradizionale  e  altre  attivita'
          commerciali tradizionali,  riconosciute  quali  espressione
          dell'identita'  culturale   collettiva   ai   sensi   delle
          convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis,  al  fine
          di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia,
          nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di  cui
          all'art. 41 della Costituzione. 
              1-ter. Al fine di assicurare il  decoro  dei  complessi
          monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
          interessati da flussi turistici particolarmente  rilevanti,
          nonche' delle aree a essi contermini, i  competenti  uffici
          territoriali del Ministero, d'intesa con  la  regione  e  i
          Comuni, adottano apposite determinazioni  volte  a  vietare
          gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche
          esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese  le  forme
          di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione   di   uso
          individuale, quali le attivita' ambulanti senza  posteggio,
          nonche',  ove  se  ne  riscontri   la   necessita',   l'uso
          individuale delle aree pubbliche di pregio  a  seguito  del
          rilascio di concessioni di posteggio o  di  occupazione  di
          suolo  pubblico.  In  particolare,  i   competenti   uffici
          territoriali del Ministero, la regione e i Comuni  avviano,
          d'intesa, procedimenti di riesame, ai  sensi  dell'articolo
          21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  delle
          autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
          a rotazione, che risultino  non  piu'  compatibili  con  le
          esigenze di cui  al  presente  comma,  anche  in  deroga  a
          eventuali   disposizioni   regionali   adottate   in   base
          all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  nonche'
          in deroga ai criteri per il rilascio  e  il  rinnovo  della
          concessione dei posteggi per l'esercizio del  commercio  su
          aree pubbliche e alle  disposizioni  transitorie  stabilite
          nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131,  prevista  dall'articolo  70,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante  attuazione  della
          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel
          mercato interno. In caso di  revoca  del  titolo,  ove  non
          risulti   possibile   il    trasferimento    dell'attivita'
          commerciale in una collocazione alternativa  potenzialmente
          equivalente,  al   titolare   e'   corrisposto   da   parte
          dell'amministrazione   procedente   l'indennizzo   di   cui
          all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della  media  dei
          ricavi  annui  dichiarati  negli  ultimi  cinque  anni   di
          attivita',  aumentabile  del  50  per  cento  in  caso   di
          comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
          adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate  dagli
          enti locali. ». 
              «Art. 62 (Procedimento per  la  prelazione).  -  1.  Il
          soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto  a
          prelazione, ne da' immediata comunicazione alla  regione  e
          agli altri enti pubblici territoriali  nel  cui  ambito  si
          trova il bene. Trattandosi di bene mobile,  la  regione  ne
          da'   notizia   sul   proprio   Bollettino   Ufficiale   ed
          eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita'  a
          livello  nazionale,  con  la   descrizione   dell'opera   e
          l'indicazione del prezzo. 
              2. La regione e gli altri enti  pubblici  territoriali,
          nel termine di venti giorni dalla  denuncia,  formulano  al
          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
          deliberazione dell'organo  competente  che  predisponga,  a
          valere sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria  copertura
          finanziaria della spesa indicando le  specifiche  finalita'
          di valorizzazione culturale del bene. 
              3. Il Ministero  puo'  rinunciare  all'esercizio  della
          prelazione, trasferendone la facolta' all'ente  interessato
          entro venti giorni dalla ricezione  della  denuncia.  Detto
          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
          provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante  ed
          all'acquirente entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          denuncia medesima. La proprieta' del  bene  passa  all'ente
          che ha esercitato  la  prelazione  dalla  data  dell'ultima
          notifica. 
              4. Nei casi in cui  la  denuncia  sia  stata  omessa  o
          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   il
          termine indicato al comma 2  e'  di  novanta  giorni  ed  i
          termini stabiliti al comma  3,  primo  e  secondo  periodo,
          sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta  giorni.
          Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha  ricevuto
          la denuncia tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli
          elementi costitutivi della stessa ai  sensi  dell'art.  59,
          comma 4. ». 
              «Art.  94  (Convenzione  UNESCO  sulla  protezione  del
          patrimonio  culturale  subacqueo).   -   1.   Gli   oggetti
          archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona  di
          mare estesa dodici  miglia  marine  a  partire  dal  limite
          esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi  delle
          regole relative agli interventi  sul  patrimonio  culturale
          subacqueo,   allegate   alla   Convenzione   UNESCO   sulla
          protezione del patrimonio culturale subacqueo,  adottata  a
          Parigi il 2 novembre 2001. ». 
              «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.  Lo
          Stato, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali
          possono concedere l'uso dei beni culturali che  abbiano  in
          consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro
          destinazione culturale, a singoli richiedenti. 
              2. Per i beni in consegna al  Ministero,  il  Ministero
          determina  il  canone   dovuto   e   adotta   il   relativo
          provvedimento. 
              2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati  al  comma
          2, la concessione in uso e' subordinata  all'autorizzazione
          del Ministero, rilasciata a condizione che il  conferimento
          garantisca la conservazione e  la  fruizione  pubblica  del
          bene e sia assicurata la compatibilita' della  destinazione
          d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
          Con l'autorizzazione possono  essere  dettate  prescrizioni
          per la migliore conservazione del bene. ». 
              «Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
          beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli  altri
          enti   pubblici   territoriali   possono   consentire    la
          riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei  beni
          culturali  che  abbiano  in  consegna,   fatte   salve   le
          disposizioni di cui al comma  2  e  quelle  in  materia  di
          diritto d'autore. 
              2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni
          culturali che consista nel  trarre  calchi,  per  contatto,
          dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,
          di  qualunque  materiale  tali  beni  siano   fatti.   Tale
          riproduzione e' consentita solo in via  eccezionale  e  nel
          rispetto delle modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
          ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
          del soprintendente, i calchi da copie degli originali  gia'
          esistenti  nonche'  quelli  ottenuti   con   tecniche   che
          escludano il contatto diretto con l'originale.». 
              - Per gli articoli 12, 13, 45, 138,  141-bis,  143  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le
          note all'art. 14. 
              - Per l'art. 44  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo degli articoli 33, comma 3, e 37,
          comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
          ottobre 2001, n. 245, S.O.: 
              «Art. 33 (L) (Interventi di  ristrutturazione  edilizia
          in  assenza  di  permesso  di   costruire   o   in   totale
          difformita'). - (Omissis). 
              3. Qualora le opere siano state  eseguite  su  immobili
          vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.   490,   l'amministrazione   competente    a    vigilare
          sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di  altre
          misure e sanzioni previste  da  norme  vigenti,  ordina  la
          restituzione in pristino a cura e  spese  del  responsabile
          dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalita'   diretti   a
          ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
          sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. ». 
              «Art. 37 (L)  (Interventi  eseguiti  in  assenza  o  in
          difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
          attivita' e accertamento di conformita'). - (Omissis). 
              2.  Quando  le   opere   realizzate   in   assenza   di
          segnalazione certificata di inizio attivita' consistono  in
          interventi di restauro e di  risanamento  conservativo,  di
          cui alla lettera  c)  dell'art.  3,  eseguiti  su  immobili
          comunque vincolati in base a  leggi  statali  e  regionali,
          nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
          competente a vigilare sull'osservanza  del  vincolo,  salva
          l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
          vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e
          spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
          516 a 10329 euro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera  e)
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.: 
              «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -
          1. Il responsabile del procedimento: 
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
                b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,   disponendo   il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
                c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; 
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
                e)  adotta,  ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per
          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal
          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle
          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel
          provvedimento finale.». 
              - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.