Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 70 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato 
 
  1. All'articolo  70  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «sopravvengano  fatti  nuovi  e  diversi
successivi al provvedimento di archiviazione» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dopo   l'emanazione   del   formale   provvedimento   di
archiviazione  emergono   elementi   nuovi   consistenti   in   fatti
sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Della riapertura  del  fascicolo  e'  data  notizia  ai
soggetti   ai   quali   sia    stata    precedentemente    comunicata
l'archiviazione.». 
 
          Note all'art. 32: 
 
              - Si riporta l'articolo 70 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  70  (Riapertura  del   fascicolo   istruttorio
          archiviato). - 1. I fascicoli istruttori archiviati possono
          essere  riaperti,  con  decreto  motivato  del  procuratore
          regionale, se dopo l'emanazione del  formale  provvedimento
          di archiviazione emergono  elementi  nuovi  consistenti  in
          fatti  sopravvenuti,  ovvero  preesistenti  ma  dolosamente
          occultati. 
                1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia
          ai soggetti ai quali sia stata  precedentemente  comunicata
          l'archiviazione.».