Art. 32 Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile - Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato 1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.».
Note all'art. 32: - Si riporta l'articolo 70 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato). - 1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. 1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.».