Art. 32 Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e quelle didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole ", le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle". 2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. 3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17. 4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.