Art. 32 
 
Finanziamento  a  favore  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
             internazionale Gran Sasso Science Institute 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole «5 milioni di euro a decorrere dal  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019  e  9  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2020»; 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro  3,5  milioni  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
riferimento alla quota per le spese di parte corrente; 
    b) quanto a euro 0,5 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113; 
    c) quanto a euro 1,5 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
    d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro  2,0  milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.