Art. 32 
 
          Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020 
 
  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale
d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico
2019-2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti
per la validita' dei periodi di formazione e di prova  del  personale
delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.