Art. 32 
 
Disposizioni in materia di Garanzia  cartolarizzazione  sofferenze  -
                                GACS 
 
  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per  le  quali
sia stata concessa o sara' richiesta la  concessione  della  garanzia
dello Stato ai sensi del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa'  cessionaria,  previa  istruttoria  della  societa'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o  dei   contratti   dell'operazione,   concordate   tra   le   parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date  di
pagamento dei meccanismi di  subordinazione  e  di  differimento  dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche'  tali  date
di pagamento cadano tra la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed  il  31  luglio  2021,  le  modifiche  non  comportino  un
peggioramento  del  rating  dei  Titoli  senior   e   la   temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure   normative   introdotte    per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  2. La  societa'  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2016,  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione
vigente.