Art. 32 
 
                   Codice di condotta tecnologica 
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e  dell'offerta  dei  servizi  in  rete  delle  pubbliche
amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   al   decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito  il
seguente: 
  "Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) -  1.  Al
fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico  delle  varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo
2, comma  2,  lettera  a),  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,
progettano, realizzano e sviluppano i propri  sistemi  informatici  e
servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda  digitale
italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
adottato dal Capo dipartimento della struttura della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente  per  la  trasformazione  digitale,
sentita l'AgID e il  nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  di  cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.
65  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
  2. Il codice di condotta tecnologica  disciplina  le  modalita'  di
progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto  della
disciplina  in  materia   di   perimetro   nazionale   di   sicurezza
cibernetica. 
  3. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  che
avviano progetti di sviluppo  dei  servizi  digitali  sono  tenuti  a
rispettare il codice di condotta tecnologica  e,  possono  avvalersi,
singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso
di  comprovata  esperienza  e  qualificazione   professionale   nello
sviluppo e nella gestione di  processi  complessi  di  trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel  limite  delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo  scopo.
Il  codice  di  condotta  tecnologica  indica  anche  le   principali
attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli  esperti
svolgono in collaborazione con il  responsabile  per  la  transizione
digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite
massimo  di  durata  dell'incarico,  i  requisiti  di  esperienza   e
qualificazione professionale e il trattamento  economico  massimo  da
riconoscere agli esperti. 
  4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei  sistemi  informativi,  e'
sempre  assicurata  l'integrazione  con  le  piattaforme   abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche'  la  possibilita'
di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni  necessarie
allo svolgimento della prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,
assicurando un adeguato livello di sicurezza  informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee  guida,
e disciplinando anche la tipologia di attivita'  che  possono  essere
svolte. 
  5. L'AgID verifica il rispetto del codice di  condotta  tecnologica
da parte dei soggetti interessati  e  puo'  diffidare  i  soggetti  a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.  La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi  digitali  e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta  tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di
un rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore  al  30
per  cento,  della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento
accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  dirigenti
competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o   incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.".