Art. 320 
 
  Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita' 
 
    1. Le operazioni necessarie alla  verifica  di  conformita'  sono
svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale.
L'esecutore, a  propria  cura  e  spesa,  mette  a  disposizione  del
soggetto incaricato della verifica di conformita' i  mezzi  necessari
ad eseguirli. 
    2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi,
il direttore dell'esecuzione o il soggetto  incaricato  al  controllo
dispongono che sia  provveduto  d'ufficio,  deducendo  la  spesa  dal
corrispettivo dovuto all'esecutore.