Art. 321. 
             Programmazione educativa nella scuola media 
 
  1. Nell'ambito  delle  attivita'  rientranti  nella  programmazione
educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione
e di  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di  handicap  da
realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno. 
  2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di  handicap  devono
essere  assicurati  la  necessaria  integrazione  specialistica,   il
servizio  socio-psico-pedagogico  e  forme  particolari  di  sostegno
secondo le rispettive competenze, dallo Stato  e  dagli  enti  locali
preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita'  di  bilancio  e
sulla  base  del  programma  predisposto  dal  consiglio   scolastico
distrettuale.