Art. 324. (Art. 78 del Testo Unico) TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI Il duplicato della targa che i rimorchi ed i carrelli-appendice debbono portare durante la circolazione, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico ha caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. 320 con l'aggiunta della lettera R al disopra del marchio ufficiale (fig. 157).