Art. 324. 
                  Scuole con particolari finalita' 
 
  1.  Sono  scuole  con  particolari  finalita',   ai   sensi   delle
disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole  funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e  gli  istituti  statali
per sordomuti anche le scuole funzionanti  presso  altre  istituzioni
statali o convenzionate con il Ministero  della  pubblica  istruzione
per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori  portatori
di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole  e
gli  istituti  statali  che  si  avvalgono,  agli  stessi  fini,   di
interventi specializzati a carattere continuativo.