Art. 325. 
Istituzioni abilitate in  via  transitoria  a  rilasciare  titoli  di
   specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati,  non
   vedenti e sordomuti. 
 
  1. Il personale direttivo e docente preposto alle  scuole  per  non
vedenti e per sordomuti, alle scuole  con  particolari  finalita'  ed
alle sezioni e  classi  delle  scuole  comuni  che  accolgono  alunni
portatori di handicap deve essere  fornito  -  fino  all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.  341  -  di  apposito
titolo di specializzazione da  conseguire  al  termine  di  un  corso
teorico-pratico  di  durata  biennale  presso   scuole   o   istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso  dei
requisiti prescritti per  l'accesso  ai  posti  di  ruolo  a  cui  si
riferisce la specializzazione. 
  3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione  i  titoli
conseguiti in base a norme vigenti prima della  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 
970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima. 
 
          Note all'art. 325:
             - Per l'art. 9 della legge n.341/1990 si  veda  la  nota
          all'art.  316.
             - IL D.P.R. n. 970/1975 reca: Norme in materia di scuole
          aventi particolari finalita'.