Art. 326 
 
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione 
 
                 di servizi e forniture sotto soglia 
 
    1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione  di
servizi e forniture sotto  soglia  ai  sensi  dell'articolo  124  del
codice. 
    2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato  nel  presente
capo e nell'articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le
disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III  e
IV, del presente regolamento. 
 
              Note all'art. 326 
              - Il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
          - 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto  soglia  non
          si applicano le norme del  presente  codice  che  prevedono
          obblighi  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  in  ambito
          sovranazionale. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui  all'articolo  63
          e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di  cui  all'articolo
          66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui
          risultati  della  procedura   di   affidamento   sui   siti
          informatici di cui all'articolo 66, comma 7. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. I bandi sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana  -  serie  speciale  -  contratti
          pubblici, sui siti  informatici  di  cui  all'articolo  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste, e  nell'albo  della
          stazione appaltante. Gli effetti  giuridici  connessi  alla
          pubblicita' decorrono dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.   Si   applica,   comunque,   quanto    previsto
          dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati e  documenti  complementari,  si  applicano  gli
          articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
          sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
          termini, nonche'  gli  articoli  71  e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo'
          essere inferiore a quindici giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a sette giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a dieci giorni e  comunque  mai  a  meno  di
          sette giorni, decorrenti,  nelle  procedure  aperte,  dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              f)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di  partecipazione,  non  inferiore  a  dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a cinque giorni. 
              7.  Il  regolamento  disciplina,  secondo  criteri   di
          semplificazione rispetto alle norme  dettate  dal  presente
          codice,  i  requisiti  di   idoneita'   morale,   capacita'
          tecnico-professionale ed economico-finanziaria  che  devono
          essere posseduti dagli operatori economici. 
              8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000 euro,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'
          quello del prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'
          prevedere nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi  dell'articolo  86;  in  tal  caso  non  si   applica
          l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di  esclusione
          automatica non  e'  esercitabile  quando  il  numero  delle
          offerte ammesse e'  inferiore  a  dieci;  in  tal  caso  si
          applica l'articolo 86, comma 3."