(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 326)
                 Art. 326. (Art. 78 del Testo Unico) 
            MOTOVEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI ITALIANI 
                 RESIDENTI ALL'ESTERO O A STRANIERI 

 
  La targa per i motoveicoli importati  temporaneamente  o  nuovi  di
fabbrica acquistati in Italia per l'esportazione  ha  caratteristiche
identiche a quelle previste dall'art. 322.  fatta  eccezione  per  il
contrassegno d'immatricolazione il quale e' costituita dalla sigla EE
e da un numero progressivo con interposto il marchio ufficiale tra la
sigla e il numero, dopo il marchio ufficiale, e' altresi'  interposta
una zona rettangolare di colore rosso con  impresse  in  rilievo,  in
colore bianco, una sull'altra, le due ultime cifre dell'anno  in  cui
scade la validita' della carta di circolazione.