(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 327)
                 Art. 327. (Art. 78 del Testo Unico) 
          AUTOVETTURE APPARTENENTI AGLI AGENTI DIPLOMATICI 

 
  La targa di riconoscimento per  le  autovetture  appartenenti  agli
agenti diplomatici esteri  e'  di  alluminio  anticorodal,  di  forma
rettangolare della lunghezza di mm. 275 e dell'altezza di mm. 200  ad
angoli arrotondati con quattro fori del diametro di mm. 5. 
  Essa porta, in rilievo, in colore alluminio lucido su  fondo  nero,
la sigla CD, il marchio ufficiale ed il numero di immatricolazione. 
  Il trasferimento della targa  su  altre  autovetture  dello  stesso
proprietario puo' essere autorizzato dal Ministero dei trasporti  che
rilascia una nuova carta di circolazione. 
  Ogni qualvolta il titolare decade dal diritto alla concessione,  la
targa e la carta di circolazione devono essere restituite, tramite il
Ministero degli  affari  esteri,  al  Ministero  dei  trasporti,  per
l'annullamento.