Art. 328. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie  e
delle scuole e  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono
stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
  2. La sanzione disciplinare della  sospensione  fino  a  15  giorni
prevista  dall'articolo  19,  lettera  d),  del  vigente  regolamento
approvato con regio decreto 4 maggio  1925,  n.  653,  rientra  nella
competenza del consiglio di classe. 
  3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere  e),
f), g), h), i), del regolamento  richiamato  nel  comma  2  rientrano
nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo  consiglio  di
classe. 
  4. Contro le decisioni  dei  consigli  di  classe  e  della  giunta
esecutiva e' ammesso ricorso,  entro  trenta  giorni  dalla  ricevuta
comunicazione,  al  provveditore  agli  studi,  che  decide  in   via
definitiva, sentita la sezione del consiglio  scolastico  provinciale
avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 
  5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside
ai sensi dell'articolo 19, lettera c), del regolamento richiamato nel
comma 2 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al  provveditore  agli
studi, che decide in via definitiva. 
  6.  Delle  punizioni  disciplinari  previste  dalle  lettere  c)  e
seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel  comma  2  i
capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli  studi.
Dei  provvedimenti  disciplinari  di  cui  alle  lettere  h)  ed   i)
dell'articolo 19 del citato  regolamento  deve  essere  data  notizia
all'albo dell'istituto  e  nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta  la  decisione
del ricorso, essi siano divenuti definitivi. 
  7.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni  delle   scuole
elementari sono stabilite con regolamento. 
  8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano,  secondo
il relativo ordine di scuola, agli alunni  delle  scuole  annesse  ai
convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato. 
  9.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni  dei   convitti
nazionali e  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  concernenti
infrazioni  da  essi   compiute   in   qualita'   di   convittori   o
semiconvittori, sono stabilite con regolamento. 
 
          Nota all'art. 328:
             - Per il testo dell'art. 19 del R.D. 4  maggio  1925  n.
          653/1925 si veda la nota dell'art. 5.