Art. 329. Insegnamenti di discipline applicate alla pesca 1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresi' che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.