Art. 33
           Regime transitorio per l'accesso alla carriera

  1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma
2,  l'accesso  alla  carriera  prefettizia, con riguardo ai titoli di
studio   richiesti,   alle  prove  di  esame  ed  alle  modalita'  di
espletamento  del  concorso,  resta  disciplinato  dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.