Art. 33. 
                       (Copertura finanziaria) 
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire
98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni  a  decorrere
dall'anno 2002, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  per  l'anno  finanziario  2000,  allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  lire  10.000  milioni  per
l'anno 2000, lire 90.762  milioni  per  l'anno  2001  e  lire  67.762
milioni a decorrere  dall'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni  a
decorrere dall'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente. 
   2. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 7 dicembre 2000 
                               CIAMPI 
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, Il Guardasigilli: Fassino