Art. 33 (L)
          Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

  1.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate  a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero  competente,  o  di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
  2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai  competenti  organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane  o  dai  funzionari  da  loro  delegati  non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
  3.  Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore
ufficiale.
  4.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera   residente   nello  Stato,  sono  legalizzate  a  cura  delle
prefetture.
  5.  Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.