Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Nota all'art. 33, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita' sanitarie locali.".