Articolo 33
            Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
(Art.35  del  d.lgs  n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14
del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi
dall'art.20 del d.lgs  n.80  del  1998  e  successivamente modificato
                dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di
personale  sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente  articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione quando l'eccedenza
rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si  intende  raggiunto  anche  in  caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte  nell'arco  di  un  anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore  a  10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
   3.  La  comunicazione  preventiva  di cui all'articolo 4, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto  collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di  eccedenza;  dei  motivi  tecnici  e  organizzativi per i quali si
ritiene  di  non  poter  adottare  misure  idonee  a  riassorbire  le
eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero,
della  collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche'
del  personale  abitualmente  impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di
attuazione,  delle  eventuali  misure programmate per fronteggiare le
conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte
medesime.
   4.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  1,  a  richiesta  delle organizzazioni sindacali di cui al
comma  3,  si  procede  all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme  flessibili  di  gestione  del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi
del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno   diritto   di  ricevere,  in  relazione  a  quanto  comunicato
dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile
confronto.
   5.  La  procedura  si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni
sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  con
L'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi  degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude  in  ogni  caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono stabilire criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di
personale  attraverso  il  passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito  della  provincia  o  in quello diverso che, in relazione
alla   distribuzione   territoriale   delle  amministrazioni  o  alla
situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
   7.   Conclusa   la   procedura   di   cui  ai  commi  3,  4  e  5,
l'amministrazione  colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione  e  che  non  possa  essere  ricollocato presso altre
amministrazioni,  ovvero  che  non  abbia  preso  servizio  presso La
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
   8.  Dalla  data  di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore
ha  diritto  ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi
altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata
massima  di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono  riconosciuti  ai  fini  della  determinazione  dei requisiti di
accesso  alla  pensione  e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi'  il  diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.153,  e successive
modificazioni ed integrazioni..
 
             Note all'art. 33
                 -  La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.175,  supplemento  ordinario,  del
          27 luglio   1991,   reca   "Norme   in   materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro.".
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2
          e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro):
                 "2.  Le imprese che intendano esercitare la facolta'
          di  cui  al  comma  1  sono  tenute  a  darne comunicazione
          preventiva   per  iscritto  alle  rappresentanze  sindacali
          aziendali  costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio
          1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni di
          categoria.  In  mancanza  delle  predette rappresentanze la
          comunicazione  deve  essere effettuata alle associazioni di
          categoria    aderenti    alle   confederazioni maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale. La comunicazione alle
          associazioni  di  categoria  puo'  essere effettuata per il
          tramite  dell'associazione  dei datori di lavoro alla quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato".
                 "11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
                 "Art.5  (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da  collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle
          esigenze  tecnico-produttive ed organizzative del complesso
          aziendale,  nel  rispetto dei criteri previsti da contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma  2,  ovvero,  in  mancanza  di  questi contratti, nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
                   a) carichi di famiglia;
                   b) anzianita':
                   c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
                 2.   Nell'operare   la   scelta  dei  lavoratori  da
          collocare  in  mobilita',  l'impresa  e' tenuta al rispetto
          dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
          1983,  n.  17,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare
          in   mobilita'  una  percentuale  di  manodopera  femminile
          superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
          con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
                 - Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4
          del   decreto   legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469
          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
          1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "Art.  3  (Attivita'  in  materia  di  eccedenze  di
          personale   temporanee   e  strutturali).  -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo  1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  esercita  le  funzioni  ed i compiti relativi alle
          eccedenze di personale temporanee e strutturali.
                 2.   In   attesa   di  un'organica  revisione  degli
          ammortizzatori  sociali  ed  al  fine  di  armonizzare  gli
          obiettivi   di  politica  attiva  del  lavoro  rispetto  ai
          processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto
          previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera c), della citata
          legge  n.  59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame
          congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi
          di  integrazione  salariale  straordinaria  nonche'  quello
          previsto  nelle procedure per la dichiarazione di mobilita'
          del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e
          i   contratti   collettivi   finalizzati  ai  contratti  di
          solidarieta'.".
                 "Art.  4  (Criteri  per l'organizzazione del sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                   a)  ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f),
          g)  e  h),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione
          alle   province   delle  funzioni  e  dei  compiti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  ai  fini  della  realizzazione
          dell'integrazione di cui al comma 1;
                   b)   costituzione  di  una  commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                   c)  costituzione  di  un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                   d) affidamento   delle   funzioni   di  assistenza
          tecnica  e  monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2,
          comma   2,   ad  apposita  struttura  regionale  dotata  di
          personalita'   giuridica,   con  autonomia  patrimoniale  e
          contabile    avente    il   compito   di   collaborare   al
          raggiungimento  dell'integrazione  di  cui  al  comma 1 nel
          rispetto  delle  attribuzioni  di cui alle lettere a) e b).
          Tale  struttura  garantisce  il collegamento con il sistema
          informativo del lavoro di cui all'art. 11;
                   e) gestione  ed erogazione da parte delle province
          dei  servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
          ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  tramite  strutture
          denominate "centri per l'impiego";
                   f) distribuzione   territoriale   dei  centri  per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio geografiche;
                   g) possibilita'   di  attribuzione  alle  province
          della  gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i
          centri  per  l'impiego,  connessi  alle  funzioni e compiti
          conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                   h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
                 2.  Le  province  individuano  adeguati strumenti di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
                 3.  I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2 del
          decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69  (Norme  in  materia
          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli
          enti  portuali  ed altre disposizioni urgenti), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n. 153
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          13 marzo   1988,   n.   69,   recante   norme   in  materia
          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
                 "Art. 2 - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
          derivanti  da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale  in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza, i
          dipendenti  e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche non
          territoriali,  a  decorrere dal periodo di paga in corso al
          1o gennaio   1988,  gli  assegni  familiari,  le  quote  di
          aggiunta  di  famiglia,  ogni altro trattamento di famiglia
          comunque  denominato  e la maggiorazione di cui all'art. 5,
          decreto  legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
          essere  corrisposti  e  sono  sostituiti,  ove ricorrano le
          condizioni   previste   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
                 2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata in
          rapporto  al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I  livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
          di   lire   dieci   milioni  per  i  nuclei  familiari  che
          comprendono  soggetti che si trovino, a causa di infermita'
          o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta e permanente
          impossibilita'  di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
          se   minorenni,   che  abbiano  difficolta'  persistenti  a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi  livelli  di  reddito  sono  aumentati di lire due
          milioni  se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 si trovano in
          condizioni  di  vedovo  o  vedova, divorziato o divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
          cui  al  comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
          mensile  dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo.
                 3.   Si  osservano,  per  quanto  non  previsto  dal
          presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  1955,  n.  797,  e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche'  le  norme  che
          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato.
                 4.  La  cessazione  dal  diritto  ai  trattamenti di
          famiglia    comunque    denominati,   per   effetto   delle
          disposizioni   del   presente   decreto,  non  comporta  la
          cessazione  di  altri  diritti  e benefici dipendenti dalla
          vivenza a carico e/o ad essa connessi.
                 5.  Sono  fatti  salvi gli aumenti per situazioni di
          famiglia  spettanti  al personale in servizio all'estero ai
          sensi  degli  articoli  157,  162  e  173  del  decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
          dell'art.  12,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1967,  n.  215, e degli articoli 26 e 27, legge
          25 agosto 1982, n. 604.
                 6.  Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
          esclusione   del   coniuge   legalmente  ed  effettivamente
          separato,  e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n.  818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo lavoro. Del
          nucleo  familiare possono far parte, alle stesse condizioni
          previste  per  i  figli ed equiparati, anche i fratelli, le
          sorelle  ed  i  nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
          infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale, nell'assoluta e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
          condizioni  previste  per  i  figli  ed equiparati, anche i
          fratelli,  le  sorelle  ed  i nipoti di eta' inferiore a 18
          anni  compiuti  ovvero  senza  limiti  di  eta', qualora si
          trovino,  a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
          nell'assoluta  e  permanente impossibilita' di dedicarsi ad
          un  proficuo  lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di
          entrambi  i  genitori e non abbiano conseguito il diritto a
          pensione ai superstiti.
                 6-bis.  Non  fanno parte del nucleo familiare di cui
          al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica,  salvo  che  dallo Stato di cui lo straniero e'
          cittadino  sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione  internazionale  in  materia  di trattamenti di
          famiglia.  L'accertamento  degli  Stati  nei  quali vige il
          principio  di  reciprocita'  e' effettuato dal Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito il Ministro
          degli affari esteri.
                 7.  Le variazioni del nucleo familiare devono essere
          comunicate  al  soggetto  tenuto  a corrispondere l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi.
                 8.  Il  nucleo familiare puo' essere composto di una
          sola  persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
          superstiti  da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
                 8-bis.  Per  lo  stesso  nucleo  familiare  non puo'
          essere  concesso  piu'  di  un assegno. Per i componenti il
          nucleo  familiare  cui  l'assegno e' corrisposto, l'assegno
          stesso  non  e'  compatibile  con  altro  assegno o diverso
          trattamento di famiglia a chiunque spettante.
                 9.  Il  reddito  del  nucleo familiare e' costituito
          dall'ammontare   dei  redditi  complessivi,  assoggettabili
          all'Irpef,  conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
          precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione  dell'assegno  fino  al  30 giugno dell'anno
          successivo.  Per  la  corresponsione dell'assegno nel primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito  concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
          ivi  compresi  quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva  se  superiori a L. 2.000.000. Non si computano
          nel   reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
          L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
          dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  non e' soggetta ad
          autenticazione,  alla quale si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
          al   quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve  trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante.
                 10.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
          lavoro  dipendente,  da  pensione  o  da  altra prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
                 11.   L'assegno  non  concorre  a  formare  la  base
          imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                 12.  I  livelli  di  reddito  previsti nella tabella
          allegata   al  presente  decreto  e  le  loro maggiorazioni
          stabilite   dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente  a
          decorrere  dall'anno  1989,  con  effetto  dal 1o luglio di
          ciascun  anno,  in  misura pari alla variazione percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed  impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
          di   riferimento   dei   redditi   per   la  corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
                 12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi  pensionati il
          rinvio  di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
          n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1980,  n.  440,  continua ad avere ad oggetto la disciplina
          sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797, e successive modificazioni e integrazioni.
                 13.  L'onere  derivante dalle disposizioni contenute
          nel  presente  articolo  e' valutato in lire 1.100 miliardi
          annui,  a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1988-1990, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
          accantonamento.
                 14.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".