Art. 33
           Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

  1.  Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della  presente  legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di  origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie o handicap che ne
limitano  l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno  familiare,  puo'  denunciare,  entro  due mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per   territorio   mediante   presentazione  della  dichiarazione  di
emersione   nelle   forme   previste   dal   presente   articolo.  La
dichiarazione  di  emersione e' presentata dal richiedente, a proprie
spese,  agli  uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro  dell'ufficio  postale accettante. La denuncia di cui al primo
periodo  del  presente  comma  e'  limitata  ad una unita' per nucleo
familiare,  con  riguardo  al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
  2.   La   dichiarazione   di   emersione   contiene   a   pena   di
inammissibilita':
a) le   generalita'   del  datore  di  lavoro  ed  una  dichiarazione
   attestante  la  cittadinanza  italiana o, comunque, la regolarita'
   della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione   delle   generalita'   e   della  nazionalita'  dei
   lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione   della   retribuzione   convenuta,  in  misura  non
   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente  contratto collettivo
   nazionale di lavoro di riferimento.
  3.  Ai  fini  della  ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato   di   pagamento  di  un  contributo  forfettario,  pari
   all'importo  trimestrale  corrispondente  al  rapporto  di  lavoro
   dichiarato,  senza  aggravio di ulteriori somme a titolo di penali
   ed interessi;
b) copia  di  impegno  a  stipulare  con  il  prestatore d'opera, nei
   termini  di  cui  al  comma  5, il contratto di soggiorno previsto
   dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
   n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
   famiglia  alla  cui  assistenza  e'  destinato il lavoratore. Tale
   certificazione    non   e'   richiesta   qualora   il   lavoratore
   extracomunitario  sia  adibito  al lavoro domestico di sostegno al
   bisogno familiare.
  4.  Nei  venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente    per   territorio   verifica   l'ammissibilita'   e   la
ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi  ostativi  all'eventuale  rilascio  del  permesso di soggiorno
della  durata  di  un  anno,  dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio  territoriale  del  Governo,  che  assicura  la  tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui  al  comma  1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
denuncia.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno nelle forme
previste  dalla  presente  legge  e  alle  condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di  soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il  permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della  regolarita'  della  posizione  contributiva  della  manodopera
occupata.    La    mancata   presentazione   delle   parti   comporta
l'archiviazione del relativo procedimento.
  6.  I  datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
del  lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
per  le  violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere   finanziario,  compiute,  antecedentemente  alla  data  di
entrata  in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione
dei   lavoratori  extracomunitari  indicati  nella  dichiarazione  di
emersione  presentata.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali  determina  con  proprio decreto i parametri retributivi e le
modalita'  di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma
3,  lettera  a),  nonche'  le modalita' per la successiva imputazione
delle   stesse   sia   per  fare  fronte  all'organizzazione  e  allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla  posizione  contributiva  del  lavoratore interessato in modo da
garantire    l'equilibrio   finanziario   delle   relative   gestioni
previdenziali.  Il  Ministro, con proprio decreto, determina altresi'
le  modalita'  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per   i   contributi  previdenziali  concernenti  periodi  denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso un provvedimento di
   espulsione  per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
   soggiorno;
b) che  risultino  segnalati,  anche in base ad accordi o convenzioni
   internazionali  in  vigore in Italia, ai fini della non ammissione
   nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
   380  e  381  del  codice di procedura penale, salvo che i relativi
   procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il
   reato  o  la  responsabilita'  dell'interessato,  ovvero risultino
   destinatari  dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi
   in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del
   presente  articolo  non  costituiscono  impedimento all'espulsione
   degli  stranieri  che  risultino pericolosi per la sicurezza dello
   Stato.
  8.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.