Art. 33 Alloggi di servizio 1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Nota all'art. 33: - La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.