Art. 33 
                           (Misure minime) 
 
   1. Nel quadro dei piu'  generali  obblighi  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari  del
trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure  minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58,  comma  3,
volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di  protezione  dei  dati
personali.