Art. 33.
                          Uso di pseudonimi

  1.  In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare
per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.