Art. 33.
                          Norma finanziaria
  1.  Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa
di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  2.  Gli  oneri  di  cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510  per  l'anno  2007,  in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in
euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e
in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato  in  euro  2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per
l'anno  2008  ed  in  euro  23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede  a  decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse
del  Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale
fine,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate
ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita'
di cui al presente decreto.
  4.  I1  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.  Il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale,  il  Ministero della salute e il Ministero della
solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   ai   fini   dell'adozione  dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto  1978,  n.  468,  ovvero  delle  misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della
medesima   legge.   Gli   eventuali   decreti   adottati,  ai  sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure  di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
          Note all'art. 33:
              - Il  testo  dell'art  5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,  recante:  Coordinamento  delle  politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
          1987, n. 109, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Il testo degli articoli 11-ter, comma 7, 11, comma 3,
          lettera  i-quater,  e  7,  secondo comma, n. 2, della legge
          5 agosto   1978,  n.  468:  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
          e' il seguente:
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.
              La  relazione  individua le cause che hanno determinato
          gli  scostamenti,  anche ai fini della revisione dei dati e
          dei  metodi  utilizzati  per la quantificazione degli oneri
          autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  puo' altresi' promuovere la procedura di
          cui  al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione
          di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
          di    finanza    pubblica   indicati   dal   Documento   di
          programmazione   economico-finanziaria   e   da   eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              «Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                (omissis);
                i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                (omissis);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.».