Art. 33. Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).
Note all'art. 33: - Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle premesse.