Art. 33. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»; b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».
Nota all'art. 33: - Per il riferimento all'art. 2 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 1.