Art. 33. (Ulteriori semplificazioni in materia societaria) 1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente: "autenticata". 2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile e' abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e' abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile e' soppressa la parola: "quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata,". 3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e". 4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Note all'articolo 33 - Si riporta il testo dell'articolo 2196 del codice civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 2196. (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza; 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. [abrogato il comma secondo]. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. - Si riporta il testo dell'articolo 2197 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2197. (Sedi secondarie). - L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [periodo abrogato]. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale". - Si riporta il testo dell'articolo 2298 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2298. (Rappresentanza della societa'). - L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. [abrogato il comma secondo]". - Si riporta il testo dell'articolo 2299 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2299. (Sedi secondarie). - Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime. L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione. [abrogato il comma terzo]. L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e' iscritta la societa'". - Si riporta il testo dell'articolo 2309 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2309. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. [abrogato il comma secondo]". - Si riporta il testo dell'articolo 2383 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2383. (Nomina e revoca degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. [abrogato il periodo] [abrogato il quinto comma]. La pubblicita' prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto [parole soppresse] comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. - Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2450-bis. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). - La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. [abrogato il secondo comma] [abrogato il terzo comma]" - Si riporta il testo dell'articolo 2506 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2506. (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana, sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri [periodo abrogato] Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale. Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa' costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.". - Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934. - Si riporta il testo dell'articolo 2354 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2354. (Contenuto delle azioni). - Le azioni devono indicare: 1) la denominazione, la sede e la durata della societa'; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta; 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' autenticata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi". - Si riporta il testo dell'articolo 2343-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge: "Art. 2343-bis. (Acquisto della societa' da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al corrispettivo che deve comunque essere indicato. La relazione deve essere depositata nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; [periodo soppresso]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa". - Si riporta il testo dell'articolo 2385 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2385. (Cessazione degli amministratori). - L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si e' ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale [parole soppresse]". - Si riporta il testo dell'articolo 2400 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni [parole soppresse]". - Si riporta il testo dell'articolo 2449 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2449. (Effetti dello scioglimento). - Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che determina lo scioglimento della societa', non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi. Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della societa' deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma (parole soppresse). Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese (parole soppresse) la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento. Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilita' di funzionamento o la continuata inattivita' dell'assemblea. Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorita' governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (parole soppresse)". - Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge: "Art. 2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 (parole soppresse). Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese (parole soppresse) il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata". - Si riporta il testo dell'articolo 2420-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge: "Art. 2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni). L'assemblea straordinaria puo' deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalita' della conversione. La deliberazione non puo' essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la societa' deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse (periodo soppresso). Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societa' non puo' deliberare ne' la riduzione del capitale esuberante, ne' la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facolta', mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e' modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalita' della conversione". - Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge: "Art. 2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. (periodo soppresso). Il bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente". - Si riporta il testo del comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2441. (Diritto di opzione). (Omissis). L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta". - Si riporta il testo dell'articolo 2444 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito. (abrogato il secondo comma) Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'". - Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2450-bis. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. I liquidatori devono altresi' depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe. (abrogato il comma terzo)". - Si riporta il testo del comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo (parole soppresse) comma, relative alla pubblicita' della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma". - Si riporta il testo del comma primo dell'articolo 2456 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese (parole soppresse). - Si riporta il testo dell'articolo 2457-ter del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: Art. 2457-ter. Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilita' di averne conoscenza. (abrogato il comma terzo)". - Si riporta il testo del comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge: "Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, (parole soppresse), 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341". - Si riporta il testo del comma secondo dell'art. 2487 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Si applicano all'amministrazione della societa' gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, (parola soppressa), sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434". - Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2497-bis. Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese. "Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni dell'articolo 2457-ter". - Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2626 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2626. Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi. Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societa' costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, (parole soppresse), nei casi in cui detta pubblicazione e' prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni". - La legge 12 aprile 1973, n. 256, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 4 giugno 1973, abrogata dalla presente legge, recava: "Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese; e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico; f) (abrogata); g) (abrogata); h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Compiti dell'ufficio. 1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare: a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese; b) (abrogata); c) (abrogata); d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo amministrativo; e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi". - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'articolo 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Strumenti. 1. L'ufficio tiene: a) il protocollo; b) il registro delle imprese; c) l'archivio degli atti e dei documenti. 2. (abrogato)". - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'articolo 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 12. Procedimento di iscrizione degli enti pubblici. 1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa e deve indicare: a) la denominazione dell'ente; b) la sede legale dell'ente; c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attivita' di impresa; d) l'oggetto dell'attivita' commerciale, con la specificazione che l'attivita' commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale; e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente; f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo. 2. (abrogato). 3. Se l'ente pubblico non e' costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere e' depositato in copia autentica. 4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attivita' d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano. 5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento. 6. L'ente pubblico che assume la forma di societa' e' soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di societa' prescelto". - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note al-l'art. 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 14. Procedimento di deposito. 1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. 2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda. 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito. 6. L'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda, se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito e' prescritto dalla legge; d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge. 7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito. 8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione. 9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento. 10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile". - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'articolo 18), come modificato dalla presente legge: "Art. 20. Presentazione delle domande. 1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA e' unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro. 2. (abrogato). 3. (abrogato)". - Si riporta il testo della rubrica del Titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come modificato dalla presente legge: "Titolo IV Coordinamento del registro delle imprese (parole soppresse)". - Si riporta il testo del comma quarto dell'art. 2475-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione".