Art. 33 
Attribuzioni del Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  e  del
            Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. Il Capo di stato maggiore di  Forza  armata  e,  per  i  compiti
militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 
    a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma
relativo alle rispettive Forze armate ai fini  della  predisposizione
della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; 
    b) sono  responsabili  dell'organizzazione  e  dell'approntamento
delle rispettive Forze armate,  avvalendosi  anche  delle  competenti
direzioni generali; 
    c) esercitano la  funzione  di  comando  delle  rispettive  Forze
armate; 
    d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti
organizzativi  conseguenti  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo  di  Stato  maggiore
della difesa. 
  2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato  maggiore
di Forza armata sono indicate nel regolamento. 
  3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II,  del
presente libro.