Art. 33 Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate; d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento. 3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.