Art. 33 
 
               (Stock options ed emolumenti variabili) 
 
  1. In dipendenza delle decisioni  assunte  in  sede  di  G20  e  in
considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono  il  triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti  ai  dipendenti  che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore  finanziario  nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento. 
  2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta  al  momento
di erogazione dei  suddetti  emolumenti  e,  per  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso,  e'  disciplinata  dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.