Art. 33. 
 
(Modifiche agli articoli  186  e  187  e  introduzione  dell'articolo
186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di  guida
sotto l'influenza dell'alcool e in stato di  alterazione  psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti, nonche' di guida sotto  l'influenza
dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni per i neo
patentati  e  per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'   di
                   trasporto di persone o di cose) 
 
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) alla lettera a), le parole da:  «con  l'ammenda»  fino  a:  «del
reato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000,
qualora sia stato accertato un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a  0,8  grammi  per  litro
(g/l). All'accertamento della violazione»; 
  2) alla lettera c), le parole da: «da  tre  mesi»  fino  alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un
anno, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un
tasso  alcolemico  superiore  a   1,5   grammi   per   litro   (g/l).
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto
periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222»; 
    c) al comma 5, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  essere
tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo  di  polizia  che  ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»; 
    d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o
presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta». 
  2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,
come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  186-bis.  -  (Guida  sotto   l'influenza   dell'alcool   per
conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e
per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di  trasporto  di
persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 
    a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e  i  conducenti
nei primi tre anni  dal  conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B; 
    b) i  conducenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
    c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di  cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
    d) i conducenti di  autoveicoli  di  massa  complessiva  a  pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un  rimorchio  che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due  veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di  altri  autoveicoli  destinati  al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere,  escluso  quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati  e  di
autosnodati. 
  2. I conducenti di cui al comma 1 che  guidino  dopo  aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni  di  cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di  cui  al
medesimo periodo sono raddoppiate. 
  3. Per i conducenti di cui al comma 1 del  presente  articolo,  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,  comma  2,  lettera
a), le  sanzioni  ivi  previste  sono  aumentate  di  un  terzo;  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti  di  cui
al comma 3 non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla   predetta
aggravante. 
  5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,
sezione II, del titolo VI, qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla  lettera  d)  del  comma  1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri  conducenti  di
cui  al  medesimo  comma.  E'  fatta   salva   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 186. 
  6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a  6,  8  e  9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento  di  cui  ai  commi  3,  4  o  5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene  previste  dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo,  aumentate  da  un  terzo
alla meta'. La condanna per il reato di  cui  al  periodo  precedente
comporta la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e  della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato articolo 186, comma  2,  lettera  c),  salvo  che  il  veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il  veicolo  appartiene  a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della  patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta  la
sospensione della  patente  di  guida,  il  prefetto  ordina  che  il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni  del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da  soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo  reato,  e'
sempre disposta la sanzione amministrativa  accessoria  della  revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II,  del  titolo
VI. 
  7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni,  per  il  quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi  per  litro  (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida  di  categoria  B  prima  del
compimento del diciannovesimo anno di eta'.  Il  conducente  di  eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di  categoria  B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il  conducente  di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale  sia  stato  accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  0,5  grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'». 
  3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi»  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle  seguenti:  «da  sei  mesi  ad  un  anno.
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'
commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato
comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»; 
    b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla  fine
del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «e,  fatto  salvo  quanto
previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di
guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i
conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga
e il Consiglio superiore  di  sanita',  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui
al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la
neutralita' finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su
campioni di fluido del cavo orale»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi
previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia
stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di
incidenti, compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
soccorso»; 
    e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    f) al comma 6, dopo le parole:  «sulla  base»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di  cui  al  comma
2-bis, ovvero»; 
    g) al comma 8, le parole: «di  cui  ai  commi  2,  3  o  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»; 
    h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del  presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,
nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto
penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta». 
  4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e  187  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e  introdotte
dal presente articolo, entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
          Note all'art. 33. 
            -Si  riporta  il  testo   dell'art.   186   del   decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 
            1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche. 
            2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove  il
          fatto non costituisca piu' grave reato: 
            a) con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
          somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato
          un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
          0,5  e  non  superiore  a  0,8  grammi  per  litro   (g/l).
          All'accertamento  della  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da tre a sei mesi; 
            b) con l'ammenda da euro 800 a  euro  3.200  e  l'arresto
          fino a sei mesi, qualora  sia  stato  accertato  un  valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore a 1,5 grammi per  litro  (g/l).  All'accertamento
          del reato consegue in ogni caso la sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida da  sei
          mesi ad un anno; 
            c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da
          sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un  valore
          corrispondente ad  un  tasso  alcolemico  superiore  a  1,5
          grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue
          in ogni caso la sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
          veicolo appartiene a persona estranea al reato,  la  durata
          della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
          patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo  II,
          sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
          Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti, anche se e' stata  applicata
          la sospensione condizionale della pena, e' sempre  disposta
          la confisca del veicolo con il quale e' stato  commesso  il
          reato, salvo che il veicolo  stesso  appartenga  a  persona
          estranea al reato. Ai fini del sequestro  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 
            2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza  provoca  un
          incidente stradale, le sanzioni  di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo e al comma 3 dell'articolo  186-bis  sono
          raddoppiate ed e'  disposto  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo  per  centottanta  giorni,  salvo  che  il  veicolo
          appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per  il
          conducente che provochi un  incidente  stradale  sia  stato
          accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico
          superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo  quanto
          previsto dal quinto e sesto periodo della  lettera  c)  del
          comma 2 del presente  articolo,  la  patente  di  guida  e'
          sempre revocata ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del
          titolo VI. E'  fatta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo 222. 
            2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. 
            2-quater.  Le   disposizioni   relative   alle   sanzioni
          accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche  in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti 
            2-quinquies. Salvo che non sia disposto il  sequestro  ai
          sensi del comma 2, il veicolo,  qualora  non  possa  essere
          guidato  da  altra  persona  idonea,  puo'   essere   fatto
          trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o  fino
          alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al
          proprietario o al gestore di essa con le  normali  garanzie
          per la custodia. Le spese per il recupero ed  il  trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore 
            2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata  da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7 
            2-septies.  Le  circostanze  attenuanti  concorrenti  con
          l'aggravante di cui al comma 2-sexies  non  possono  essere
          ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto  a  questa.  Le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante 
            2-octies. Una quota pari al venti per cento  dell'ammenda
          irrogata con  la  sentenza  di  condanna  che  ha  ritenuto
          sussistente  l'aggravante  di  cui  al  comma  2-sexies  e'
          destinata ad alimentare il  Fondo  contro  l'incidentalita'
          notturna di cui  all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3
          agosto 2007, n. 117, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 
            3. Al fine  di  acquisire  elementi  utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
          12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno, nel rispetto della riservatezza  personale  e
          senza  pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,   possono
          sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
            4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma  3
          hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente  ovvero
          quando si  abbia  altrimenti  motivo  di  ritenere  che  il
          conducente del veicolo si trovi  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  derivante  dall'influenza  dell'alcool,   gli
          organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1
          e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio  o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento. 
            5. Per i conducenti coinvolti  in  incidenti  stradali  e
          sottoposti alle  cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso
          alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi  di
          Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  da
          parte  delle  strutture  sanitarie  di  base  o  di  quelle
          accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
          sanitarie rilasciano agli organi  di  Polizia  stradale  la
          relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
          accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei
          dati in base alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Copia
          della certificazione di  cui  al  periodo  precedente  deve
          essere tempestivamente trasmessa,  a  cura  dell'organo  di
          polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
          luogo  della  commessa   violazione   per   gli   eventuali
          provvedimenti  di  competenza.  I   fondi   necessari   per
          l'espletamento degli accertamenti di cui al presente  comma
          sono reperiti nell'ambito  dei  fondi  destinati  al  Piano
          nazionale della sicurezza stradale di cui  all'articolo  32
          della  legge  17  maggio  1999,  n.  144  Si  applicano  le
          disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 
            6. Qualora dall'accertamento  di  cui  ai  commi  4  o  5
          risulti un valore corrispondente ad  un  tasso  alcoolemico
          superiore a 0,5 grammi per litro  (g/l),  l'interessato  e'
          considerato in stato di ebbrezza ai fini  dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2. 
            7. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  in
          caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
          il conducente e' punito con le pene  di  cui  al  comma  2,
          lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo  che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida per un periodo  da
          sei mesi a due anni e della confisca  del  veicolo  con  le
          stesse modalita' e procedure previste dal comma 2,  lettera
          c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
          violazione. Con l'ordinanza con la  quale  e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita  medica  secondo   le
          disposizioni del comma  8.  Se  il  fatto  e'  commesso  da
          soggetto gia' condannato nei due  anni  precedenti  per  il
          medesimo   reato,   e'   sempre   disposta   la    sanzione
          amministrativa accessoria della  revoca  della  patente  di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene  disposta  la
          sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis,  il
          prefetto ordina che il conducente si  sottoponga  a  visita
          medica ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,  che  deve
          avvenire  nel  termine  di  sessanta  giorni.  Qualora   il
          conducente non vi si sottoponga entro il  termine  fissato,
          il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
          della patente di guida fino all'esito della visita medica. 
            9. Qualora dall'accertamento  di  cui  ai  commi  4  e  5
          risulti un valore corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico
          superiore  a  1,5  grammi   per   litro,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto, in via cautelare, dispone  la  sospensione  della
          patente fino all'esito della visita medica di cui al  comma
          8. 
            9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis  del
          presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza sociale e di volontariato,  o  presso  i  centri
          specializzati di lotta  alle  dipendenze.  Con  il  decreto
          penale o con la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio
          locale di  esecuzione  penale  ovvero  gli  organi  di  cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000  di
          verificare l'effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica
          utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54  del
          decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di  pubblica
          utilita'  ha  una  durata  corrispondente  a  quella  della
          sanzione detentiva irrogata e della conversione della  pena
          pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
          pubblica utilita'. In  caso  di  svolgimento  positivo  del
          lavoro di pubblica utilita', il  giudice  fissa  una  nuova
          udienza e dichiara estinto il reato, dispone  la  riduzione
          alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
          revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
          ricorribile  in  cassazione.  Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione a  meno  che  il  giudice  che  ha  emesso  la
          decisione disponga  diversamente.  In  caso  di  violazione
          degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del  lavoro  di
          pubblica utilita', il giudice  che  procede  o  il  giudice
          dell'esecuzione, a richiesta del pubblico  ministero  o  di
          ufficio, con le formalita'  di  cui  all'articolo  666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della misura di sicurezza della
          confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
          pena per non piu' di una volta. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  187  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            187. Guida in stato di alterazione psico-fisica  per  uso
          di sostanze stupefacenti. 
            1. Chiunque guida in stato  di  alterazione  psico-fisica
          dopo aver assunto sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e'
          punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto
          da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue
          in ogni caso la sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
          veicolo appartiene a persona estranea al reato,  la  durata
          della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
          conducenti di cui al  comma  1  dell'articolo  186-bis,  le
          sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del  presente
          comma sono aumentate da un terzo alla meta'.  Si  applicano
          le disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  186-bis.  La
          patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo  II,
          sezione II, del titolo VI, quando il reato e'  commesso  da
          uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato  comma
          1 dell'articolo 186-bis, ovvero in  caso  di  recidiva  nel
          triennio.  Con  la   sentenza   di   condanna   ovvero   di
          applicazione della pena a richiesta delle parti,  anche  se
          e' stata applicata la sospensione condizionale della  pena,
          e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale  e'
          stato commesso  il  reato,  salvo  che  il  veicolo  stesso
          appartenga  a  persona  estranea  al  reato.  Ai  fini  del
          sequestro si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          224-ter. 
            1-bis.  Se  il  conducente  in   stato   di   alterazione
          psico-fisica dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal
          settimo e dall'ottavo periodo del comma 1,  la  patente  di
          guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione  II,
          del titolo VI. E' fatta salva in ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo 222. 
            1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al
          presente  articolo  e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          186, comma 2-quater. 
            1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata  da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies 
            2. Al fine  di  acquisire  elementi  utili  per  motivare
          l'obbligo di sottoposizione agli  accertamenti  di  cui  al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
          12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno, nel rispetto della riservatezza  personale  e
          senza  pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,   possono
          sottoporre i conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
            2-bis.  Quando  gli  accertamenti  di  cui  al  comma   2
          forniscono esito positivo ovvero quando  si  ha  altrimenti
          ragionevole  motivo  di  ritenere  che  il  conducente  del
          veicolo si trovi sotto  l'effetto  conseguente  all'uso  di
          sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  i  conducenti,  nel
          rispetto della riservatezza personale e  senza  pregiudizio
          per  l'integrita'  fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
          accertamenti  clinico-tossicologici  e  strumentali  ovvero
          analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati  a
          cura di  personale  sanitario  ausiliario  delle  forze  di
          polizia. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
          della giustizia e della salute, sentiti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          antidroga e il Consiglio superiore di sanita', da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono stabilite le  modalita',  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          di effettuazione  degli  accertamenti  di  cui  al  periodo
          precedente  e  le  caratteristiche   degli   strumenti   da
          impiegare negli accertamenti  medesimi.  Ove  necessario  a
          garantire la neutralita' finanziaria di cui  al  precedente
          periodo,  il  medesimo  decreto  puo'  prevedere  che   gli
          accertamenti di cui al  presente  comma  siano  effettuati,
          anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su  campioni
          di fluido del cavo orale. 
            3. Nei casi previsti dal comma  2-bis,  qualora  non  sia
          possibile effettuare  il  prelievo  a  cura  del  personale
          sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero  qualora
          il conducente rifiuti di sottoporsi a  tale  prelievo,  gli
          agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1
          e 2, fatti salvi  gli  ulteriori  obblighi  previsti  dalla
          legge,  accompagnano   il   conducente   presso   strutture
          sanitarie fisse o mobili afferenti ai  suddetti  organi  di
          polizia  stradale  ovvero  presso  le  strutture  sanitarie
          pubbliche o presso quelle accreditate  o  comunque  a  tali
          fini equiparate, per il prelievo  di  campioni  di  liquidi
          biologici ai fini dell'effettuazione degli esami  necessari
          ad  accertare  la  presenza  di  sostanze  stupefacenti   o
          psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano  in  caso
          di  incidenti,  compatibilmente   con   le   attivita'   di
          rilevamento e di soccorso. 
            4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
          degli organi di Polizia stradale di  cui  all'articolo  12,
          commi 1 e  2,  effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui
          conducenti coinvolti in  incidenti  stradali  e  sottoposti
          alle cure mediche, ai  fini  indicati  dal  comma  3;  essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
            5. Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di
          Polizia stradale la relativa  certificazione,  estesa  alla
          prognosi delle lesioni accertate, assicurando  il  rispetto
          della  riservatezza  dei  dati   in   base   alle   vigenti
          disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
          deve essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo
          di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al  prefetto
          del luogo  della  commessa  violazione  per  gli  eventuali
          provvedimenti di competenza. 
            5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi
          3,  4  e  5  non  sia  immediatamente  disponibile  e   gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se ricorrono fondati motivi per ritenere che il  conducente
          si  trovi  in  stato  di  alterazione   psico-fisica   dopo
          l'assunzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo non superiore a dieci  giorni.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'articolo  216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 
            6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli  accertamenti
          analitici   di   cui   al   comma   2-bis,   ovvero   della
          certificazione rilasciata dai centri di  cui  al  comma  3,
          ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  ai
          sensi dell'articolo 119 e dispone la  sospensione,  in  via
          cautelare,  della  patente  fino  all'esito  dell'esame  di
          revisione che deve avvenire nel termine e con le  modalita'
          indicate dal regolamento. 
            7. (soppresso) 
            8. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
          rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o  4,
          il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
          186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e'  disposta  la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente  si  sottoponga  a  visita   medica   ai   sensi
          dell'articolo 119. 
            8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis  del
          presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria  puo'
          essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
          se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
          del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54  del
          decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le
          modalita' ivi previste e consistente nella  prestazione  di
          un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
          svolgere, in via prioritaria, nel campo della  sicurezza  e
          dell'educazione stradale presso lo Stato,  le  regioni,  le
          province, i  comuni  o  presso  enti  o  organizzazioni  di
          assistenza  sociale  e  di  volontariato,   nonche'   nella
          partecipazione    ad    un    programma    terapeutico    e
          socio-riabilitativo  del  soggetto  tossicodipendente  come
          definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309. Con il decreto penale o con  la  sentenza  il
          giudice incarica  l'ufficio  locale  di  esecuzione  penale
          ovvero gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
          legislativo n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita'.  In  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
          della conversione della pena pecuniaria  ragguagliando  250
          euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.  In  caso
          di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il
          giudice fissa una  nuova  udienza  e  dichiara  estinto  il
          reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
          sospensione della patente e revoca la confisca del  veicolo
          sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.  Il
          ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che
          ha emesso la decisione disponga diversamente.  In  caso  di
          violazione degli obblighi  connessi  allo  svolgimento  del
          lavoro di pubblica utilita', il giudice che  procede  o  il
          giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero
          o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
          codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,  della
          entita' e delle circostanze della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  sostitutiva  con  ripristino  di  quella
          sostituita   e   della   sanzione   amministrativa    della
          sospensione della patente e della misura di sicurezza della
          confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
          pena per non piu' di una volta.