Art. 33.

   (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica).  - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro
nei  modi  e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle
attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo,
viene  rilasciato  al  datore  di  lavoro  o  alla  persona  presente
all'ispezione,  con  l'obbligo  alla tempestiva consegna al datore di
lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
    a)  l'identificazione  dei lavoratori trovati intenti al lavoro e
la descrizione delle modalita' del loro impiego;
    b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal personale
ispettivo;
    c)  le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
    d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile al proseguimento
dell'istruttoria  finalizzata  all'accertamento degli illeciti, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628.
  2.  In  caso  di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto  collettivo  in  materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora   il  personale  ispettivo  rilevi  inadempimenti  dai  quali
derivino  sanzioni  amministrative,  questi  provvede  a diffidare il
trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido,   ai  sensi
dell'articolo   6   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
  3.  In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o
l'eventuale  obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari  all'importo  della  sanzione  nella  misura del minimo previsto
dalla  legge  ovvero  nella  misura  pari ad un quarto della sanzione
stabilita  in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della   predetta   somma   estingue   il  procedimento  sanzionatorio
limitatamente  alle  inosservanze  oggetto  di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
  4.  All'ammissione  alla  procedura  di  regolarizzazione di cui ai
commi   2   e   3,   nonche'   alla  contestazione  delle  violazioni
amministrative  di  cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con  la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato  al  trasgressore  e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
    a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con  indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
    c)  la  possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla
diffida  e  provvedendo  al  pagamento  della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
    d)  la  possibilita'  di estinguere gli illeciti non diffidabili,
ovvero  quelli  oggetto  di  diffida  nei  casi  di  cui  al comma 5,
attraverso  il  pagamento  della  sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    e)  l'indicazione  degli  strumenti  di  difesa e degli organi ai
quali   proporre   ricorso,   con   specificazione   dei  termini  di
impugnazione.
  5.   L'adozione   della   diffida   interrompe  i  termini  di  cui
all'articolo  14  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso
di  cui  all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine  per  compiere  gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte  del  trasgressore  o  dell'obbligato  in  solido non sia stata
fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e
del  pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma
4  produce  gli  effetti  della  contestazione  e notificazione degli
addebiti  accertati  nei  confronti  del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
  6.  Il  potere  di  diffida  nei casi previsti dal comma 2, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori  e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali  per  le  inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
  7.  Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro  e  legislazione  sociale.  Qualora rilevino inadempimenti dai
quali  derivino  sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare
il    trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido   alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5".